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La legge finanziaria 2008

Riflessi sul reddito di impresa (IRES/IRPEF)

È reintrodotta la possibilità di rideterminare, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 2-4% del nuovo valore, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché dei terreni, posseduti al 1 gennaio 2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30 giugno 2008; entro tale data occorrerà pertanto:

- redigere ed asseverare la perizia di stima che attesti l'effettivo valore rideterminato della partecipazione;
- provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva, in una o in tre rate.

Per meglio comprendere la portata di tale possibilità, si riporta un esempio numerico.

Partecipazione non qualificata
Valore Partecipazione = 100
Corrispettivo ipotizzato in caso di cessione = 250
Plusvalenza derivante e tassata = 150
Tassazione plusvalenza = imposta sostitutiva del 12,50% = 18,75
Imposta sostitutiva versata in caso di affrancamento = 2% del valore rideterminato = 5,00

In tal caso risulta conveniente il versamento dell'imposta sostitutiva per affrancamento quote, che comporta una tassazione pari a 5,00, a fronte di una tassazione ordinaria, in assenza di affrancamento quote, di 18,75.
È prorogata al 31 dicembre 2010 la detrazione Irpef relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari al 36% del costo sostenuto, nel limite di Euro 48.000,00 per ogni immobile oggetto di intervento. Viene inoltre confermata anche l'aliquota Iva agevolata al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
È stata prorogata al 31 dicembre 2010 la detrazione Irpef del 55%, fino a un valore massimo di Euro 30.000,00 da ripartire in 3 quote annuali, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici. Tale detrazione è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Prorogata allo stesso anno anche la detrazione Irpef del 20%, fino a un valore massimo della detrazione di Euro 200,00 per ciascun apparecchio, in un'unica rata, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, nonché per l'acquisto di motori elettrici e di variatori di velocità. A partire dal 1 gennaio 2008 è stato inoltre introdotto un incentivo per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Viene prorogata all'anno 2007 la detrazione del 19% sulle spese documentate sostenute per il pagamento delle rette di asili nido, nel limite di Euro 632,00 per ogni figlio: l'importo massimo della detrazione è dunque di 120,08 euro.
I coniugi che percepiscono assegni periodici in seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, purché risultino da provvedimenti del giudice, dall'anno 2007 hanno diritto ad una detrazione dall'Irpef non cumulabile con altre detrazioni previste a seconda della tipologia di reddito (ad esempio per lavoro dipendente), diversificata in base al reddito complessivo.
A partire dall'anno 2007 ai genitori con almeno 4 figli spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda pari a 1.200,00 €. La detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione spetta in base all'affidamento deciso dal giudice. In caso di genitore fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo. Se la detrazione è superiore all'imposta netta (imposta lorda al netto di qualsiasi detrazione) è riconosciuto un credito pari alla detrazione eccedente l'imposta, erogato con le modalità stabilite da un futuro decreto.
Dal 2008 viene introdotta una detrazione Irpef per una parte del canone d'affitto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

- per coloro i quali hanno un reddito annuo al di sotto di Euro 15.493,71 euro è prevista una detrazione di Euro 300,00;
- per coloro i quali hanno un reddito annuo compreso tra Euro 15.493,71 ed Euro 30.987,41, la detrazione scende ad Euro 150,00;
- per i redditi eccedenti gli Euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

È inoltre prevista una seconda detrazione per i giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, purché diversa da quella dei genitori. Tale agevolazione consiste in una detrazione di Euro 991,60 per i primi 3 anni, solo se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 Euro. Le suddette detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.
Aumenta del 10% l'importo massimo delle detrazioni per i mutui sulla prima casa: è possibile quindi detrarre una quota degli interessi passivi ed oneri pagati sul mutuo relativo all'abitazione principale per un importo massimo di Euro 4.000,00.
È introdotta una detrazione del 19%, sino ad un massimo di Euro 250,00, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.


RIFLESSI SULL'ICI
Oltre alla detrazione ad oggi in vigore pari ad Euro 103,29, è stata introdotta sulla prima casa una riduzione aggiuntiva dell'imposta, pari all'1,33 per mille della base imponibile, sino ad un massimo di Euro 200,00.
A partire dal 1 gennaio 2009 potrà essere prevista a livello comunale un'aliquota Ici inferiore al 4 per mille, per coloro i quali installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.


RIFLESSI SULL'IVA

Dal 1 febbraio 2008 per la cessione di immobili strumentali nuovi scompare l'ipotesi del reverse charge: non si applicherà il meccanismo dell'inversione contabile per i servizi resi nei confronti di un general contractor, al quale venga affidata dal committente la totalità dei lavori. A partire dal 1 marzo 2008 viene inoltre esteso il reverse charge alle cessioni di fabbricati strumentali poste in essere nei confronti di soggetti passivi con pro rata di detrazione non superiore al 25%.
A partire dal 1 gennaio 2008 sono state apportate le seguenti modifiche:

- eliminazione della detraibilità massima del 50% dell'Iva sull'acquisto e le spese di gestione di telefonini: la percentuale di detraibilità diviene pari alla misura in cui i cellulari vengono impiegati nell'attività d'impresa o professionale. A tal proposito, si specifica che non è stato ad oggi individuato alcun criterio di determinazione della corretta percentuale di detraibilità; si resta pertanto in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti;
- eliminazione dell'indetraibilità oggettiva dell'Iva sui pedaggi autostradali;
- elevazione al 40% della detraibilità degli acquisti relativi a veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.), se non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Sarà più semplice la procedura relativa al rimborso o all'utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali: la presentazione delle istanze potrà difatti avvenire in forma telematica. Siamo in attesa di conoscere le modalità operative della procedura, che verranno emanate con un decreto Economia specifico.


ALTRE DISPOSIZIONI
È stato posticipato dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono presentare telematicamente il modello 770 ordinario riferito all'anno solare precedente.
Le persone fisiche, le società di persone e associazioni equiparate possono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che per via telematica, anche mediante spedizione effettuata dall'estero tramite raccomandata o mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
È considerata regolare la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, anche in caso di mancata trascrizione su supporti cartacei, ove riferibili all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Numerose sono inoltre le novità riguardanti i commercianti.
La sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali diviene erogabile in caso di contestazione, nell'arco di un quinquennio, di quattro, anziché tre, violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, commesse in giorni diversi.
È previsto, sino al 31 dicembre 2010, un credito d'imposta pari all'80% del costo sostenuto per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 per ciascun periodo d'imposta: il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi.
Infine è stato rinviato al 1 gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle imprese esercenti il commercio.
Sono obbligati alla voltura catastale gli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, che determinino una variazione di qualunque genere (anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali) nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
 
Alessandra Pederzoli

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