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Il contratto di rete: una opportunità per settore funebre

Un argomento di grande attualità che permette forme di aggregazione tra imprese al fine di condividere idee, risorse economiche e umane per realizzare progetti e raggiungere obiettivi comuni.

Destano sempre maggior interesse i contratti di rete, una formula che in questi ultimi anni si sta diffondendo con un certo successo. Il ricorso a questo istituto avviene oramai in maniera trasversale in vari settori produttivi e commerciali ed ha raggiunto il traguardo di oltre 2.000 contrati sottoscritti con il coinvolgimento di circa 10.000 imprese. Vediamo di capire nello specifico di che cosa si tratta.
Il contratto di rete definisce una nuova figura di aggregazione tra imprese caratterizzata dall’ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale nella definizione delle modalità di collaborazione e della semplificazione delle forme istitutive. L’istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto nell’Ordinamento dal Legislatore nel 2009 (D.L 5 del 10 Febbraio 2009 convertito in L. n.33 del 9 Aprile 2009) e successivamente modificato con vari interventi che ne hanno dato la fisionomia attuale: “… con contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientrante nell’oggetto della propria impresa”.

Dalla definizione che abbiamo dato fino adesso emergono le affinità con altre figure di collaborazione di imprese volte a perseguire vantaggi simili come le ATI  (Associazione Temporanea di Imprese) o i Consorzi, tuttavia solo tale innovativo strumento giuridico permette alle imprese di:
  • Instaurare tra loro una collaborazione stabile e duratura per la realizzazione di obiettivi strategici e non limitati a singole fasi delle imprese come i consorzi o a singole operazioni economiche, come le ATI;
  • Disporre di una amplissima autonomia negoziale per definire l’oggetto del contratto di rete plasmandolo in base alle finalità del progetto dei partecipanti e potendo far coesistere in un unicum elementi sia dei contratti associativi sia di scambio;
  • Introdurre regole vincolanti per la collaborazione tra i partecipanti senza la necessità di costituire una nuova società o un nuovo ente, con il risultato di poter mantenere la propria individualità, la propria autonomia e identità imprenditoriale.
Veniamo ora ad alcuni elementi essenziali del contratto di rete. Possono partecipare al contratto solo i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., includendo in tal modo qualsiasi tipo di impresa (individuale, societaria, artigiana o agricola) operanti anche in settori, aree geografiche e livello di filiera completamente diversi. Il contratto di rete si presta cosi a governare forme di collaborazione tra le imprese destinate a svilupparsi sia in senso orizzontale (tra fornitori di parti o contiguo livello, oppure tra produttori finali o tra imprese di distribuzione) e sia in senso verticale, finalizzate al governo più efficiente di una parte della filiera.
Vero elemento caratterizzante il contratto di rete è il programma di rete, ossia un piano progettuale che dovrà contenere l’enunciazione dei diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. È proprio il programma comune che riassume, quindi, il progetto condiviso tra le imprese partecipanti attorno al quale deve essere disegnato il contratto di rete e che espande gli obiettivi strategici della aggregazione.
I vantaggi tipici perseguibili si possono, a titolo esemplificativo, riassumere nei seguenti punti:
  • Maggior potere contrattuale verso l’esterno con la conseguente capacità di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli ottenibili dalle singole imprese;
  • Possibilità di organizzare azioni di promozione collettiva di un certo prodotto o servizio, attraverso la partecipazione ad eventi fieristici o tramite la predisposizione di un catalogo comune;
  • Accesso a finanziamenti e contributi ed eventuali agevolazioni fiscali;
  • Ottenimento dei requisiti per partecipare a gare finalizzate all’affidamento di contratti da parte di enti pubblici;
  • Capacità di una maggiore adattabilità e mobilità dell’uso delle risorse umane, con la possibilità di condivisione del personale, in regime di “codatorialità”, secondo i parametri stabiliti dallo stesso contratto di rete.
Si tratta, in definitiva, di un mettere a punto un progetto comune che, grazie a sinergie con altre realtà, consenta di ampliare le proprie possibilità acquisendo maggior competitività sul mercato. 

Per quanto riguarda la conformazione di “governance” della rete (ossia l’insieme delle procedure e dei principi che ne consentono la gestione) la norma delinea una fattispecie articolata e composita dove, ad elementi costitutivi caratterizzanti ed essenziali di tale contratto, si accompagnano altri elementi di natura facoltativa; può, pertanto, essere previsto o meno un fondo patrimoniale, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del programma di rete, ed un organo comune, vale a dire il soggetto incaricato di gestire, in nome e/o per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il contratto di rete deve essere redatto con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente secondo le regole di legge (ovvero a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso il modello standard tipizzato ai sensi del d.m. n. 122 del 10 aprile 2014. Questo atto deve indicare necessariamente le imprese che vi partecipano, gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi. Ulteriori indicazioni devono essere fornite in ordine al programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune.

Concludiamo qui la prima parte di questa trattazione, ma riprenderemo nel prossimo numero, andando ad analizzare altri elementi di questo istituto innovativo e i vari vantaggi per le imprese funebri, in particolare per quanto riguarda la possibilità o meno di distaccare il personale tra le aziende facenti parte di un contratto di rete.
[continua...]
 
Avv. Carlo Augusto Angelini


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