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Dispersione delle ceneri sempre più complicata

In mancanza di normative statali in materia di dispersione delle ceneri sono molti i casi controversi a cui i Comuni rispondono facendo riferimento a disposizioni regionali non sempre omogenee.

Talvolta ricevo richieste da diversi operatori comunali di chiarimenti applicativi su alcune norme in materia funeraria che per lo più riguardano la cremazione. Da ultimo mi è stato sottoposto un quesito concernente la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri in un Comune (veneto, per inciso), quando si verifica il caso che il Comune di decesso e quello di dispersione sono diversi.

Preciso da subito che sono del parere che la competenza sia dell’Ufficiale di stato civile del Comune nel quale si procede a dispersione, essenzialmente per tre motivi:
  • La competenza territoriale, che è attribuita al Comune di spargimento ceneri per giurisprudenza (vds. Sentenza TAR Toscana, Sez. II, 2/12/2009);
  • La conoscenza dei luoghi in cui è possibile disperdere le ceneri in una determinata area è propria del Comune di dispersione. Come può un ufficiale di stato civile sapere e autorizzare la dispersione in un luogo di un altro Comune, distante anche centinaia di chilometri, dove vige una norma regionale diversa, una norma comunale diversa e dove semmai la dispersione è stata autorizzata solo in certi e limitati spazi?
  • La possibilità di conoscenza dell’atto di dispersione e di una puntuale attivazione di controllo.
Tutti elementi che confermano che in materia di cremazione è necessaria una norma statale, eguale e valida per l’intero territorio comunale. Solo in quel modo vi è indifferenza del soggetto autorizzante. Ovviamente occorrerà prevedere anche un sistema semplice che permetta di accertare l’effettività della dispersione.
Qualche Regione si è inventata l’introduzione di un registro (da compilare dallo stato civile, secondo i legislatori più azzardati) in cui ogni cittadino residente possa far iscrivere la propria volontà di procedere alla cremazione e alla dispersione delle ceneri. In questo modo, con l’idea di semplificare le cose, si viene di fatto a creare un giro burocratico di non poca entità, poiché chi autorizza la dispersione dovrà sincerarsi che proprio quella sia la volontà, anche rispetto al luogo, ottenendo dal Comune di residenza notizie al riguardo.

Sempre più operatori comunali si sono poi posti la domanda se, oltre l’autorizzazione, l’ufficiale di stato civile debba verificare anche la concreta esecuzione della dispersione, nel senso di vedere se la si effettua proprio nel luogo autorizzato. Pensino i lettori cosa possa significare una tale idea di controllo se il de cuius aveva lasciato scritto di disperdere le ceneri sulla cima del monte Bianco! Ammesso che ci si avvalga di un elicottero per raggiungere la cima del monte (e non a piedi, da buon alpinista), non è così semplice provvedere al controllo della avvenuta dispersione di ceneri in siffatta situazione. Sono quindi dell’idea che il controllo debba esaurirsi nell’acquisizione agli atti di una dichiarazione, anche via PEC (posta elettronica certificata), del soggetto autorizzato alla dispersione che questa sia realmente avvenuta entro un certo termine e nei modi accordati.

Vediamo ora un altro caso sintomatico della difficoltà di trattare l’affidamento e la dispersione delle ceneri. In un Comune è stata fatta richiesta per la dispersione delle ceneri di una persona non residente in vita, la cui urna cineraria era già stata data in affidamento ai familiari presso un altro Comune. Il defunto era poi venuto occasionalmente a mancare in un terzo Comune. Dopo qualche tempo di affidamento i familiari si sono rivolti al Comune di decesso per essere autorizzati alla dispersione delle ceneri del defunto. Il Comune in questione si è rifiutato di rilasciare l’autorizzazione, sostenendo che non esistono gli estremi di legge per cui sia tenuto ad intervenire.
Che fare? In questo altro caso ci aiutano i princìpi generali in materia e cioè se vi è un affidamento di urna cineraria ad un familiare esiste o una volontà del de cuius in tal senso, o una volontà di chi si è offerto di essere affidatario. Poiché la cessazione di un affidamento personale e familiare può avvenire: a) per rinuncia; b) per rinvenimento postumo di volontà del de cuius; c) per morte dell’affidatario unico; o si rientra in uno di questi casi o non si può procedere (anche in questo caso ci si trovava in Veneto e la L.R. 18/2010, all’art. 3, comma 2, lettera e, assegna al regolamento comunale il compito di dettagliare gli aspetti dell’affidamento). Ove non lo si sia fatto per via regolamentare, occorre provvedere con la singola autorizzazione all’affidamento. In genere, in altre regioni, c’è chi ha regolato la materia nel senso che un’urna affidata può unicamente rientrare in cimitero (per sepoltura o per dispersione nel cinerario comune). Questo nei casi di cui alle lettere a) e c), sopra richiamate.Il caso più semplice è quello di cui alla lettera b), quando occorre dar corso al volere del de cuius. Questo volere prevale sugli altri. Poiché sono tra i sostenitori che la volontà di dispersione debba essere scritta e propria del de cuius, solo se si rinviene un suo scritto è possibile cambiare idea e passare da affidamento a dispersione ceneri. Diversamente l’urna resta affidata o rientra per la sepoltura in cimitero.

Direte voi: come mai mi sono avventurato in questi meandri interpretativi? Semplice. Molte Regioni hanno pensato di colmare una lacuna legislativa statale nell’attuazione della L. 130/2001, in certi casi sostituendosi al legislatore statale, in altri addirittura inventandosi nuove competenze di stato civile o nuovi registri di stato civile. Cosa del tutto vietata, non essendo questa materia in cui le Regioni possano legiferare.Gli effetti sono però sotto gli occhi di tutti, a partire dal trattamento delle ceneri, per proseguire in vere e proprie invenzioni in materia funebre come l’autorizzazione alla inumazione/tumulazione sostitutiva di quella al trasporto. Per non parlare, spinti dall’imprenditoria funebre, della volontà di regolare per via regionale la professione di impresario funebre e addirittura introdurre o togliere delle esclusive di attività, materia propria della legislazione statale in tema di concorrenza.

Di recente il Governo ha impugnato la L.R. Calabria 26 giugno 2018, n. 22, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”, davanti la Corte Costituzionale, che tra qualche mese si pronuncerà in materia. Tra le norme impugnate (alcune con motivazioni che non si condividono) vi è anche l’intera serie di articoli sulla cremazione contenuti nelle nuove norme calabresi. Per il Governo (e come avrete capito anche per chi scrive) invadono le materie, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, per l’art. 117, comma 2, lettere l) e m) della Costituzione. I più curiosi potranno leggersi l’intero ricorso sulla Gazzetta Ufficiale del 3/10/2018 (Atto n. 54 Ricorso per legittimità costituzionale 24 agosto 2018). Sia ben chiaro, in diverse parti il ricorso, a detta di esperti e giuristi, presenta forti lacune, ma ciò non toglie che esso esista e che su di esso si dovrà pronunciare a medio termine la Corte Costituzionale, determinando precisi indirizzi che saranno di riferimento sia per i legislatori regionali che per quello statale.
 
Daniele Fogli


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