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La disciplina IVA di fiere e convegni intracomunitari


Fino al 31 dicembre 2010 tutti i servizi per fiere, convegni ed esposizioni erano soggetti a Iva nello Stato in cui l’evento si svolgeva. Dal 2011, invece, si vengono a creare sdoppiamenti a seconda che i partecipanti siano soggetti o non siano soggetti passivi Iva.
Nel caso in cui i partecipanti alla manifestazione non siano soggetti Iva la disciplina resta invariata, ovvero verrà applicata l’Iva della nazione in cui si svolge l’evento. Nel caso in cui i partecipanti siano soggetti passivi Iva si dovrà distinguere tra:
  • le prestazioni di accesso (con le relative attività accessorie), ovvero quelle che concedono il diritto d’ingresso in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare. Va precisato che il diritto di accesso va riferito anche alla possibilità di partecipare a conferenze, seminari, convegni e simili, a carattere culturale, scientifico ed educativo, purché liberamente aperti al pubblico;
  • le prestazioni di altra natura, ovvero quelle che riguardano l’organizzazione dell’evento, la locazione di spazi espositivi, l’allestimento di stand e così via.
Ciò genera problemi di carattere pratico per chi organizza l’evento in quanto le prestazioni di accesso sono imponibili Iva nel luogo in cui si realizza l’evento, mentre le prestazioni accessorie per tutti gli altri servizi, compresi quelli relativi all’organizzazione, trovano applicazione nella regola generale per cui l’operazione sarà soggetta ad imposta Iva nel Paese del committente (autofattura) se il cliente è soggetto passivo d’imposta; viceversa, se il committente è un privato, l’operazione sarà imponibile nel Paese in cui si realizza l’evento.
Per chiarire meglio quanto esposto, oltre alla tabella, vengono riportati alcuni esempi di carattere pratico.

attività accessorie e organizzazione dal 1 gennaio 2011

prestatore

committente

IVA in Italia

informazioni aggiuntive

Qualsiasi soggetto passivo Iva (indipendentemente dalla nazionalità
del soggetto)

soggetto passivo
in Italia

si

ai sensi dell’ articolo 7-ter, l’IVA segue
il luogo di stabilimento del committente

soggetto passivo
Ue - Extra Ue

no

qualsiasi privato,

non soggetto
passivo Iva

si

prestazione svolta
in Italia

no

prestazione svolta all’estero

prestazioni di accesso alla manifestazione e attività connesse

prestatore

committente

IVA in Italia

informazioni aggiuntive



Esempio 1
. Fiera organizzata in Italia da soggetto passivo Iva italiano e committente francese soggetto passivo Iva in Francia: la società italiana che organizza l’evento emetterà fattura non soggetta Iva ai sensi dell’articolo 7-ter DPR 633/72, compilando il modello Intrastat per prestazioni di servizi accessori, mentre applicherà l’Iva con aliquota ordinaria ai sensi dell’articolo 7 - quinquies DPR 633/72 per le prestazioni di accesso che per loro natura non andranno inserite all’interno del modello Intrastat.
Esempio 2. Fiera organizzata in Italia da soggetto passivo Iva in Italia e committente statunitense soggetto passivo USA: la società organizzatrice emetterà fattura con aliquota Iva ordinaria per i servizi di accesso mentre per le prestazioni accessorie emetterà fattura senza applicazione dell’Iva.
Esempio 3. Fiera organizzata in Germania da soggetto passivo Iva tedesco e committente italiano soggetto passivo Iva in Italia: la società organizzatrice emetterà fattura con Iva tedesca per i servizi di accesso mentre emetterà fattura senza Iva per i servizi accessori. L’operatore italiano, pertanto, sarà tenuto ad emettere un’autofattura (per effetto del reverse charge) per i soli servizi senza Iva e solo per questi a compilare il modello Intrastat.

In conclusione, nel caso in cui dovessero sorgere dubbi sulla fatturazione o sulla corretta aliquota Iva applicata o da applicare, è sempre bene chiedere consiglio al proprio consulente. Vi sono infatti alcune situazioni in cui una errata fatturazione può portare al pagamento di Iva estera non dovuta e difficilmente rimborsabile.
 
Claudio Leuzzi


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