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Trasporto di urne: facciamo il punto

Le norme legislative in merito allo spostamento delle ceneri all’interno del territorio italiano.

Negli ultimi anni è aumentata significativamente la cremazione e, corrispondentemente, è aumentato pure il trasporto di urne cinerarie.
Così può essere utile soffermarci su quali sono le norme in materia.
Esse sono principalmente contenute nel DPR 285/1990 (regolamento statale di polizia mortuaria) e, generalmente, le varie Regioni che sono intervenute in materia, ben poco hanno innovato.
Vediamo di analizzare le varie situazioni.
Il caso meno complesso è quello di unico decreto autorizzante trasporto funebre, cremazione e trasporto delle risultanti ceneri al luogo di destinazione finale.
La fattispecie è regolata dall’art. 26 (1) DPR 285/1990, che però non prevedeva ancora l’attribuzione della autorizzazione alla cremazione all’ufficiale di stato civile (solo come principio fissata dall’art. 3 della legge 30/3/2001).
Oggi, con il combinato disposto delle due norme statali, è prevalente la interpretazione che è necessaria una autorizzazione alla cremazione dell’ufficiale di stato civile e una autorizzazione al trasporto del feretro e delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo di destino a cura del sindaco (ora dirigente competente o suo delegato) del Comune di decesso (o di partenza laddove si sia nel caso di trasporto postumo a precedente sepoltura).
In questo caso, essendo d’obbligo l’uso dell’autofunebre per il trasporto del feretro, questa porzione di trasporto deve obbligatoriamente essere svolta con mezzo speciale e da soggetto in possesso dei titoli abilitativi per poterlo effettuare. Il trasporto dell’urna può essere svolto dallo stesso soggetto, col mezzo da lui ritenuto congruo alla bisogna.
Se viene autorizzato dal Comune di decesso/partenza soggetto diverso dall’impresa funebre, in quanto esecutore di parte del servizio - ad esempio centro servizi di trasporto funebre, service di trasporto, familiare - occorre che sia in possesso delle autorizzazioni che gli permettono tale trasporto.

La casistica che sta prendendo sempre più spazio è ora quella di distinte autorizzazioni al trasporto di feretro e di trasporto di urna cineraria al luogo di destinazione finale. Anche in questo caso si applica, per quanto previsto dall’art. 26 DPR 285/1990, l’art. 24 (2) dello stesso decreto.
Visto che l’art. 24 DPR 285/1990 non cita espressamente il trasporto di ceneri, ma di cadavere, resti mortali, ossa umane fuori del cimitero o fuori Comune, non resta che traslarne i contenuti all’urna cineraria e quindi si interpreta, per il combinato disposto dai due articoli citati, come segue: il trasporto di urna cineraria è autorizzato dal sindaco (ora dirigente competente o suo delegato) del Comune di partenza (quindi in genere dove sussiste il crematorio da cui partono) e deve essere comunicato al sindaco del Comune di seppellimento (o, se del caso, al sindaco del Comune di affidamento o a quello di dispersione) per via interpretativa.

Invece l’autorizzazione alla dispersione è competenza dell’ufficiale di stato civile del luogo di decesso, mentre l’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria è competenza del Comune (dove avviene materialmente la conservazione dell’urna affidata).

Recentemente, in fase emergenziale pandemica che dura allo stato attuale fino alla fine del mese di aprile 2022 per il settore funerario (un mese in più dell’emergenza), la normativa generale sui trasporti funebri, e quindi pure di urne cinerarie, nonché le modalità di trasmissione e invio delle relative autorizzazioni è stata oggetto di modifiche a causa di ordinanze di Protezione Civile, norme o indicazioni vincolanti del Ministero della Salute.
Si rimanda per un'analisi più completa alla OCDPC 664/2020 del 18/4/2020, valida per il periodo emergenziale (3), e poi (in via definitiva) pur con effetti parziali, all’Art. 12 DL 19/5/2020 n. 34, convertito in legge con L. 77/2020 (4).

Pertanto, in fase emergenziale, le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, all'inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi - anche telematicamente - dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
Si è quindi chiarito che occorre un incarico degli aventi titolo a disporre (familiari o chi per legge può disporre circa il funerale) ed è l’impresa funebre, da questi incaricata, a provvedere.
Cosicché, in fase emergenziale, occorre identificare chi è:
  • Il soggetto incaricante (familiare/i avente/i titolo), che agisce di norma con un contratto di mandato nei confronti dell’impresa funebre, contratto che stabilisce le obbligazioni di “fare” a fronte di un determinato corrispettivo. Può essere un mandato:
    a) omnicomprensivo: cioè per l’effettuazione delle pratiche amministrative occorrenti o parte di esse e l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, le operazioni occorrenti od opportune sul cadavere, la fornitura della bara, l’incassamento, il trasporto funebre a crematorio/sepoltura, la consegna al destinatario delle spoglie mortali risultanti;
    b) parziale: ad esempio l’urna cineraria la vanno a prendere i familiari, certe pratiche le fanno i familiari direttamente, e così per altri segmenti di prestazioni/forniture.
  • L’impresa funebre, cioè il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre da svolgere in toto con mezzi e personale propri o avvalendosi anche di terzi.
  • Il vettore, cioè chi effettua il trasporto del feretro al crematorio o al cimitero che può - o meno - coincidere con chi effettuerà il successivo trasporto dell’urna cineraria a destino, dopo la cremazione.
    La legge permette che sia anche soggetto diverso da impresa funebre o anche un familiare ad occuparsi del trasporto dell’urna cineraria dalla consegna avvenuta in crematorio al destino successivo previsto dalla legge (custode del cimitero per la sepoltura o per provvedere a dispersione o ad averne l’affidamento in luogo confinato). Il vettore è anche detto nelle norme “incaricato del trasporto”.
  • Un consegnante il feretro al vettore (in genere partendo dalla morgue della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso, dalla casa funeraria, dall’abitazione, dalla RSA, ecc.).
  • Un ricevente il feretro, cioè il custode del cimitero in cui avviene il seppellimento o il personale addetto alla ricezione del gestore del crematorio, dove si porta il feretro per svolgervi la cremazione.
  • Un consegnatario dell’urna cineraria data dal gestore del crematorio (che è il consegnante le ceneri) al vettore dell’urna per il trasporto al luogo di destino. Si noti che sia la norma statale che quelle regionali prevedono una presa in carico con ricevuta e trasmissione del dato del consegnatario al Comune, con modalità poco differenti.
  • Un ricevente l’urna cineraria se da seppellire in cimitero (custode) o conservare in luogo confinato, in luogo a disposizione dell’affidatario o infine, se da disperdere le ceneri (sia in cimitero che in natura).
L’autorizzazione al trasporto individua, pertanto, il soggetto vettore tra quelli permessi, il luogo, data e ora di partenza e il luogo di destino (con presunto giorno e orario di consegna).
Se si trasporta un feretro, tale soggetto deve possedere i titoli necessari per poter svolgere quell’attività professionale (sia essa congiunta o disgiunta).
Se si trasporta un’urna cineraria è, invece, necessario e sufficiente che abbia i soli titoli autorizzatori la movimentazione. Chiunque può effettuare il trasporto di urna cineraria (non rilevandosi pericoli per la salute e igiene pubblica), tanto che lo stesso legislatore ha previsto che il trasporto possa essere effettuato anche da familiare avente titolo, col mezzo di cui dispone.
Solo nei casi di pericolo attestati dalla competente ASL, deve intervenire un soggetto dotato delle caratteristiche specifiche in base al pericolo rilevato (ad esempio se le ceneri sono radioattive).
(1) ART. 26 DPR 285/1990
1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

(2) ART. 24 DPR 285/1990
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

(3) Ocdpc n.664 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 22 aprile 2020
Articolo 1 - (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.
Articolo 2 - (Disposizioni in materia di attività cimiteriale)
1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il Prefetto ha facoltà di disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

(4) Art. 12 - Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Daniele Fogli

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