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Faccio testamento: scelgo di scegliere

Fare testamento è l’unico modo per disporre del proprio patrimonio dopo la morte, ma solo il 12% degli italiani lo fa.

In Italia il testamento non va molto di moda. Le persone che decidono di fare testamento sono meno del 12% della popolazione.

Una percentuale di molto inferiore, per esempio, al 48% della Gran Bretagna e, viceversa, più vicina a quella della Francia ove il 22% pensa al futuro del proprio patrimonio. Quasi come se in Italia la decisione di cosa fare dei propri beni dopo la morte non ci riguardasse. Ciò che forse non tutti sanno è che non facendo testamento ed in assenza di parenti entro il sesto grado, l'intero patrimonio va allo Stato (art. 586 codice civile). Ben inteso, nulla contro la possibilità di devolvere allo Stato ciò che durante la vita si è accumulato, ma sarebbe opportuno che questa fosse una scelta consapevole o, in difetto, che le persone affrontassero il tema decidendo con ponderazione. Ebbene, l’art. 587 del codice civile disciplina il testamento, così definendolo: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Il testamento è dunque l’atto che il nostro ordinamento ci mette a disposizione per poter disporre dei nostri beni dopo la morte. Le due caratteristiche principali del testamento sono la libertà (nessuno può essere costretto a fare testamento o a vincolarsi ad un contenuto specifico) e la revocabilità (il testamento può essere sempre revocato: insomma si è liberi di cambiare idea). Attraverso un lascito testamentario si ha la possibilità di decidere come destinare quanto si possiede. Questo però non significa che non ci siano dei limiti e delle forme specifiche, che il nostro legislatore ha previsto. Infatti, vi è piena libertà di disporre dei propri beni per testamento solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. Questo poiché il legislatore ha ritenuto di dover tutelare i parenti più prossimi garantendo a loro una quota del patrimonio, quota che dunque, non può – in generale – essere limitata o omessa.

Il nostro ordinamento giuridico, poi, prevede tre forme ordinarie di testamento:

IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.

IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.

IL TESTAMENTO SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.

Venendo alle tipologie di disposizione, come detto, il testamento può prevedere lasciti di qualunque tipo di bene: una somma di denaro, un bene mobile, un immobile o una quota parte di esso, il TFR, l'intero patrimonio o una sua percentuale, una polizza assicurativa, azioni etc… Vediamo ora, entrando nel vivo del tema qui trattato, chi possono essere i destinatari di un testamento.

Ebbene, destinatari di un testamento possono essere tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, associazioni, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità. Sul punto è da segnalare che negli ultimi dieci anni le donazioni testamentarie a favore di organizzazioni no profit sono aumentate del 10-15%, secondo i dati raccolti dal comitato in collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato.

Il destinatario del testamento deve però, lo si ricorda, anche in ipotesi di Enti, essere esattamente indicato e quindi individuabile con precisione, pena la nullità della disposizione: la legge, infatti, stabilisce che la disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo, sia nulla. Il lascito che si fa naturalmente può essere vincolato a un particolare utilizzo del bene. Si vuol dire che devolvendo un bene ad un Ente si può vincolare la trasmissione della titolarità del bene ad un determinato utilizzo (es. lascio un immobile e voglio che sia adibito a sede dell’Ente). Sul punto è bene fare una precisazione, il testatore deve essere consapevole che vincolando un bene ad un determinato utilizzo pone il beneficiario davanti ad un bivio, ove non sia possibile per l’Ente destinare il bene a quello specifico fine (per limiti statutari o di impossibilità pratica), il lascito dovrà essere rinunciato. Dunque, occorre - anche in questo caso - soppesare bene le modalità con le quali si decide di testare a favore di qualcuno. Ecco perché gli Enti caldeggiano sempre in tali ipotesi di valutare insieme all’Associazione eventuali condizioni per l’utilizzo di beni che si vogliano lasciare.

La domanda che ricorre maggiormente riguarda la necessità di sentirsi sicuri che la disposizione venga rispettata. Su tale aspetto, sempre il Legislatore ci viene incontro prevedendo la figura dell’Esecutore Testamentario (artt. 700 e seguenti del codice civile): una persona di cui ci si fida che avrà il compito di garantire, appunto, che il testamento venga eseguito alle esatte condizioni dettate dal testatore. Insomma, gli strumenti ci sono tutti per aumentare la percentuale di soggetti che testano.
Non ci rimane che farlo per non trovarci come il protagonista della nota novella di Verga …. “Disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e tacchini, a strappar gemme e sementi. Avrebbe voluto distruggere d'un colpo tutto quel ben di Dio che aveva accumulato a poco a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui.”
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero

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