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In Italia o all'estero

Territorialità IVA dei servizi relativi a fiere

Il trattamento ai fini Iva dei servizi di organizzazione di fiere è stato recentemente oggetto di trattazione da parte della Corte Europea, che, con la sentenza C-114/05 del 9 marzo 2006, ha contribuito a dirimere alcuni dubbi interpretativi caratterizzanti. Tale sentenza è importante, poiché contribuisce a chiarire una materia piuttosto complessa, sia in quanto i servizi di organizzazione di fiere sono prestati abitualmente in ambito nazionale che internazionale, sia in quanto tali servizi non constano di un'unica prestazione, essendo costituiti per loro natura da molteplici attività. Vogliamo oggi chiarire, in particolare, quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale e comunitario relativamente alle suddette prestazioni circa:
- il requisito della territorialità;
- la natura complessa delle stesse.


IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITA'
A livello nazionale è l'articolo 7 del dpr 633/72 a definire il requisito della territorialità che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono soddisfare per essere attratte nel campo di applicazione dell'Iva. In particolare, il comma 3 dell'articolo richiamato stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano svolte nel territorio italiano quando sono rese:
- da soggetti che hanno il domicilio in Italia;
- da soggetti residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.
Il principio generale da applicare per stabilire la territorialità ai fini Iva è quindi quello del domicilio o residenza del soggetto che presta il servizio; tuttavia, al comma successivo, l'articolo 7 stesso detta una serie di deroghe. In particolare, ai fini della materia in esame sono soggette ad Iva:
- le prestazioni di servizi su beni immobili quando l'immobile è situato nel territorio italiano (lettera a);
- le prestazioni di servizi su beni mobili quando sono eseguite nel territorio italiano (lettera b);
- le prestazioni di servizi derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili, nonché quelle di assistenza tecnica e consulenza, quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio italiano (lettera d).
A livello comunitario, invece, è la Direttiva 17-05-1977, n. 77/388/CEE ad esprimersi circa lo Stato nel quale le prestazioni di servizi vengono assoggettate ad Iva.
Tale Direttiva stabilisce in via generale che "si consideri luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale", derogando poi a tale regola generale in casi specifici fra i quali:
- il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonché le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato;
- il luogo delle prestazioni di servizi è, invece, quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite, se le stesse hanno ad oggetto:
  • attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, di insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività;
  • attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini;
  • perizie di beni mobili materiali;
  • lavori relativi a beni mobili materiali.
La necessità di individuare in maniera univoca il luogo della tassazione dei servizi è propedeutica al fine di evitare una doppia imposizione e prevenire conflitti di competenza fra gli Stati membri.
Tuttavia la lacuna presente nella suddetta Direttiva Comunitaria (così come del resto nella disciplina italiana), che omette un esplicito riferimento all'organizzazione di manifestazioni, ha reso spesso la questione oggetto di controversie.
In questo senso, l'Amministrazione finanziaria italiana è più volte intervenuta privilegiando la natura immobiliare dell'attività di organizzazione fiere, facendola rientrare nelle previsioni della citata lettera a), comma 1 dell'articolo 7 dpr 633/72, ossia prestazioni attinenti beni immobili.
Inoltre, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 355885 del 1° luglio 1985, in riferimento a canoni di affitto pagati da espositori esteri, per stand di una manifestazione fieristica tenutasi in Italia, si era pronunciato nel seguente modo: "gli atti in questione configurano, agli effetti dell'Iva, prestazioni di servizi rientranti nel campo applicativo del tributo, a norma dell'articolo 7, quarto comma, lettera a), ... , trattandosi di operazioni attinenti immobili situati in Italia".
In linea con la suddetta risoluzione ne sono seguite altre, fra le quali si ricordano la risoluzione n. 192/E del 17 agosto 1996 e la n. 70/E del 21 aprile 1997; quest'ultima, in particolare, a proposito di servizi di allestimento di stand per partecipazioni fieristiche all'estero, stabiliva che tali operazioni erano da considerarsi "escluse dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto territoriale, a norma dell'articolo 7, quarto comma, lett. a), del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto trattasi di prestazioni di servizio relative ad immobili situati all'estero".
Tuttavia, dato lo spazio interpretativo lasciato dalle norme vigenti, le autorità italiane hanno in passato qualificato dette operazioni anche come servizi su beni mobili, facendoli così rientrare nel campo di applicazione del comma b) del richiamato articolo 7; ad esempio il Ministero delle Finanze, con RM 24-2-1982, n. 390005 e 11-3-1982, n. 372560, ha stabilito che le prestazioni di allestimento dei padiglioni di manifestazioni fieristiche all'estero, prestate da ditte italiane sulla base di contratti d'appalto, non rientrassero nel campo di applicazione dell'Iva, in quanto servizi relativi a beni mobili.
Anche la Risoluzione del 2 settembre 1991, n. 465082 ribadì che il servizio di organizzazione di un congresso internazionale da realizzarsi all'estero era configurabile come prestazione di servizi su beni mobili e che pertanto il luogo di tassazione dei medesimi era quello in cui gli stessi venivano materialmente eseguiti.
Quanto detto fa certamente cogliere l'importanza che riveste la recente sentenza della Corte Comunitaria, che ha puntualizzato che l'attività di organizzazione di fiere non è riconducibile alle prestazioni di servizi immobiliari di cui all'articolo 9, n. 2), lettera a), della VI direttiva, ma alla lettera c) dello stesso, in quanto configurabili come "attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività": di conseguenza, la disciplina interna applicabile è quella contenuta nel comma 4, lettera b), dell'articolo 7, del dpr n. 633/1972, secondo cui la territorialità è stabilita in relazione al luogo in cui le prestazioni vengono eseguite.


LA NATURA COMPLESSA DELLA PRESTAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
L'attività di organizzazione fiere è complessa, in quanto comprendente una serie di servizi differenti, sebbene finalizzati ad un unico scopo (affitto di attrezzature e di mezzi di comunicazione, vigilanza, custodia, assicurazione dei beni esposti, affitto dello stand espositivo, accoglienza dei visitatori, affitto di materiale audio e video, connettività internet, pubblicità, catalogo ufficiale, hostess e interpreti, noleggio materiale informatico ...). Nella normativa, sia a livello comunitario che a livello nazionale, non esiste un inquadramento preciso di questi servizi.
Tale carenza è stata in passato rilevata anche dal Ministero delle Finanze che, con la Risoluzione del 17 agosto 1996, n. 189/E, ha constatato che le prestazioni di organizzazione di fiere "sono caratterizzate da una serie di adempimenti generici di difficile individuazione". Alla citata sentenza comunitaria va certamente riconosciuto un valore chiarificatorio: essa ha difatti stabilito che tali servizi sono da trattare come un unico elemento, non scindibile nelle sue componenti. In particolare, è stato stabilito che tali servizi debbano rientrare nell'unica fattispecie di prestazioni di servizi "culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili" di cui all'articolo 9, n. 2, lettera c) della già richiamata Direttiva Comunitaria (normativa interna: articolo 7, comma 4, lettera b), del dpr n. 633/1972).
Secondo la Corte di Giustizia, occorre considerare:
- la natura complessa delle prestazioni di organizzazione di fiere;
- che tali servizi sono resi ad una pluralità di destinatari;
- il fatto che gli stessi sono forniti in occasione di manifestazioni specifiche ed in luoghi precisi.
Il fatto che i diversi servizi prestati abbiano le suddette caratteristiche, giustifica il ricorso ad una regolamentazione comune; si giunge quindi alla conclusione che "la prestazione globale fornita da un organizzatore agli espositori in una fiera o in un salone si riconduce alla categoria di prestazioni di servizi contemplata da tale disposizione [articolo 9, parte 2, lettera c), primo trattino, della VI direttiva]".
Inoltre, resta comunque invocabile il nesso di accessorietà, di cui all'articolo 12 del dpr n. 633/1972, principio peraltro confermato, seppur in relazione a un contesto differente, dall'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 6 agosto 2002, n. 267/E, con la quale è stato chiarito che le attività di preparazione di autovetture, assistenza per la partecipazione a gare internazionali di rally automobilistici e quelle di trasporto delle vetture e della attrezzatura necessaria, i ricambi, i rifornimenti, la gestione, il servizio e l'assistenza in gara assumano la natura di servizi sportivi, in considerazione del fatto "devono ritenersi connesse alla pratica dello sport automobilistico e che, come rilevato dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 18 gennaio 2001 causa C-150/99, debbono essere, laddove possibile, considerate nel loro complesso".
In definitiva, tutti i servizi per i quali è individuabile un nesso di accessorietà con la prestazione di organizzazione fiere, non sono più qualificabili come autonomi, e quindi disciplinati dall'articolo 7 comma 4 lettere a), b) o d) del dpr n. 633/72 a seconda del servizio specifico, bensì devono anch'essi ricondursi alla fattispecie di prestazioni su beni mobili, e quindi essere disciplinati unicamente dall'articolo 7 comma 4 lettera b), che individua come criterio per l'individuazione della territorialità il territorio dello Stato nel quale il servizio principale viene eseguito.


CONCLUSIONI
Si riepiloga quindi che i servizi consistenti nell'organizzazione di fiere:
- sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 9, n. 2, lettera c), primo trattino, della VI direttiva, che ha trovato applicazione nella normativa italiana nel comma 4, lettera b) dell'articolo 7 del dpr n. 633/72, riguardante, oltre a quelle relative a beni mobili materiali, le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili;
- devono essere considerati come un unico elemento, trattato uniformemente ai fini Iva e non scindibile nelle sue componenti quali, a titolo esemplificativo: affitto di attrezzature, affitto di materiale o di mezzi di comunicazione, assicurazione dei beni in esposizione, accoglienza dei visitatori da parte di hostess, vigilanza, custodia e affitto dello stand espositivo;
- sono assoggettati ad Iva nello Stato ove si svolge l'evento fieristico.
 
Alessandra Pederzoli

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