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Tenuta e aggiornamento dei registri fiscali obbligatori
(parte seconda)

LIBRO DEGLI INVENTARI
L'inventario deve essere redatto dalle società di capitali, oltre che dalle ditte individuali e dalle società di persone, all'inizio dell'attività e successivamente ogni anno, a chiusura dell'esercizio. Lo scopo dell'inventario è quello di accertare la consistenza patrimoniale dell'azienda in un dato momento; per questo da esso devono risultare:
- l'indicazione dei beni di proprietà;
- la specifica dei beni che, pur detenuti dall'imprenditore o presenti nell'azienda (ad esempio, in conto deposito o in conto lavorazione), siano estranei all'impresa;
- la specificazione delle passività che gravano sull'impresa o sui beni di proprietà;
- la valutazione delle attività e delle passività precedentemente indicate.
Nella sostanza, pertanto, deve essere riportato:
- il massimo dettaglio delle rimanenze di magazzino a fine esercizio;
- il bilancio contabile, come risultante dal gestionale in uso, con esplosione delle voci riportate e dando quindi massima specifica di poste come ratei e risconti, crediti e debiti diversi, clienti e fornitori.

Inoltre, le società di capitale devono trascrivere nel libro degli Inventari il bilancio d'esercizio, completo di nota integrativa e di eventuale relazione sulla gestione.
La norma civilistica e fiscale prescrive che l'inventario deve essere redatto entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e che lo stesso deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro lo stesso termine.
Come il libro giornale, il libro degli inventari non deve essere bollato inizialmente, né vidimato annualmente; pertanto, la numerazione progressiva delle pagine resta l'unico adempimento obbligatorio. La numerazione delle pagine del libro degli inventari:
- deve essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
- deve essere effettuata progressivamente prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (ad esempio per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2, ...). L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui si effettua la stampa. A seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa. Quindi, la numerazione non deve effettuarsi fin dall'inizio per l'intero libro, né tanto meno per il complessivo periodo d'imposta, ma può essere eseguita al momento in cui si utilizza la pagina;
- per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, la numerazione delle pagine deve riferirsi al primo dei due anni di contabilità (ad esempio, occorrerà indicare l'anno 2002 per l'esercizio sociale 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003).

In merito alla numerazione, occorre ricordare che la Direzionale Regionale delle Entrate del Veneto, discostandosi dal parere ministeriale, ha ritenuto che qualora le annotazioni riportate sul libro degli inventari occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno, anteriormente al numero di pagina, può essere omessa. Nell'ambito delle sanzioni, l'Amministrazione si rimette agli uffici locali, mantenendo come principio base quello per cui, se la violazione della numerazione (ad esempio per mancanza dell'anno) non crea ostacolo nei controlli, non può essere irrogata alcuna sanzione, trattandosi di una irregolarità meramente formale.
Sono obbligate al versamento, in modo forfetario, della tassa di concessione governativa per la numerazione dei libri sociali le società di capitali, comprese quelle consortili, anche se in liquidazione. Il versamento della suddetta tassa, il cui ammontare è di euro 309,87, deve essere effettuato annualmente entro il 16 marzo, prescindendo dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine. Tale misura è elevata a euro 516,46 se, alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento, l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione supera euro 516.456,90.
L'imposta di bollo:
- va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina;
- va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate; le marche vanno applicate ogni 100 pagine, oppure frazione o multipli di 100, effettivamente utilizzate, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva. Per esempio, se il libro giornale del 2002 termina alla pagina numero 2002/85, l'imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, si ritiene assolta anche per le prime 15 pagine dell'anno 2003.
Per quanto riguarda l'importo dell'imposta di bollo è stabilito che:
- sul libro giornale relativo alle imprese individuali e alle società di persone, si deve pagare una imposta di bollo di euro 29,24 ogni 100 pagine o frazione di 100;
- le società di capitali che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della tariffa allegata al dpr. 641/72, assolvono annualmente in modo forfetario la tassa di concessione governativa, devono pagare una imposta di bollo di euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 100.

Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, alternativamente, mediante:
- marca da bollo prestampata;
- marche o bollo a punzone; in questo caso, le marche o bolli a punzone devono essere apposti: 
            - sulla prima pagina numerata
            - sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100
            - sull'ultima pagina di ogni blocco di 100, sempre che l'imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso;
- versamento diretto verso banche, poste o concessionari del servizio di riscossione tributi con delega di versamento "Modello F23" (codice tributo 458T denominato "imposta di bollo su libri e registri"). In quest'ultimo caso, gli estremi del versamento devono essere indicati sulla prima pagina del libro.
Come il libro giornale, il libro degli inventari deve essere archiviato fino al termine del periodo di prescrizione (10 anni).

REGISTRO CESPITI
Nella sua forma classica, il registro cespiti si compone di tante schede quanti sono i cespiti acquistati. Ogni scheda è intestata ad un cespite e riporta tutti i movimenti che, nel corso del tempo, hanno interessato quel bene: tipicamente, acquisto ed ammortamenti effettuati.
Nel registro dei beni ammortizzabili vanno pertanto indicati:

a) per ciascun bene immobile e mobile registrato (autoveicoli, natanti, aeromobili):
    - anno di acquisizione; 
    - costo originario; 
    - rivalutazioni; 
    - svalutazioni; 
    - fondo di ammortamento (valore nel periodo di imposta precedente); 
    - coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo di imposta; 
    - quota annuale di ammortamento; 
    - eventuale differenza in meno rispetto alla quota minima annuale risultante dall'applicazione del coefficiente gabellare; 
    - eliminazione dal processo produttivo; 
    - costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risulta dal medesimo registro all'inizio dell'esercizio.

b) per gli altri beni ammortizzabili diversi dai precedenti, le medesime indicazioni possono essere date raggruppandoli in categorie omogenee per anno di acquisizione e per coefficiente di ammortamento.

Il registro dei beni ammortizzabili ha una valenza esclusivamente fiscale: l'ammortamento da riportare su esso è pertanto solo quello fiscalmente rilevante; tuttavia, è opportuno evidenziare nel Registro sia la quota civilistica che quella fiscale. Si rammenta che i beni, materiali ed immateriali, vanno eliminati dal registro solo con il perfezionamento dell'alienazione ovvero dell'estromissione dal processo produttivo. Nel registro dei beni ammortizzabili, infine, non occorre distinguere tra beni materiali ed immateriali.
Tutte le registrazioni relative ad un medesimo periodo di imposta devono essere effettuate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; il registro è utilizzabile per più periodi di imposta.
Inoltre si ricorda che, per avere la possibilità di evidenziare l'evoluzione negli anni, l'Amministrazione Finanziaria ha concesso la possibilità di riservare delle pagine in bianco, purché in dette pagine vi sia l'indicazione in intestazione "continuazione della pagina ... ".
Data la sola valenza fiscale del registro cespiti, lo stesso è esonerato dal bollo e dalla tassa di concessione governativa. Vi è l'obbligo della numerazione progressiva, eseguita direttamente dal soggetto impegnato alla sua tenuta. La numerazione va eseguita su ciascuna pagina prima dell'utilizzazione della stessa indicando altresì l'anno di riferimento (che nel caso delle società con esercizio a cavallo dell'anno coincide con il primo dei due) e non quello in cui viene, per esempio, effettuata la stampa. La stampigliatura della numerazione progressiva può avvenire in automatico all'atto della stampa del registro.
Come previsto per gli altri registri, anche questo deve essere tenuto seguendo le norme di una ordinata contabilità; senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine, né abrasioni o cancellazioni (a meno che tali cancellazioni permettano la lettura delle parole cancellate). Trattandosi di scrittura contabile obbligatoria, il registro dei beni ammortizzabili deve essere conservato sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine decennale.
 
Alessandra Pederzoli & Chiara Pagliani

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