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LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Con la Manovra di Ferragosto (D.L. n 138 del 13 agosto 2011) sono state introdotte molte novità, tra le quali la modifica sostanziale della tassazione sulle rendite finanziarie e sui redditi diversi di natura finanziaria. A partire dal 1 gennaio 2012 a tutte le rendite derivanti da partecipazioni non qualificate verrà applicata un aliquota pari al 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,5% e del 27%.
A titolo esemplificativo verranno tassati con la nuova aliquota i dividendi da partecipazioni non qualificate in srl ed spa, i redditi da cessione di quote o partecipazione in società (sia di persone che di capitale), quelli da investimenti di natura finanziaria e gli interessi attivi di conto corrente. Con il termine “partecipazione non qualificata” si intende una partecipazione inferiore al 25%, nel caso di società di persone, o inferiore al 20%, nel caso di società di capitale.
Per comprendere meglio chi perde e chi guadagna da tale riforma è utile fare un passo indietro e capire come vengono attualmente tassati i redditi di natura finanziaria: prima della modifica le aliquote fiscali applicate erano del 12,5% o del 27% a seconda della tipologia di reddito. In particolare veniva applicata l’aliquota del 12,5% alle seguenti categorie:
  • dividendi in società di capitali per partecipazioni non qualificate;   
  • titoli pubblici;
  • titoli obbligazionari o similari emessi da banche e imprese private con durata superiore ai 18 mesi;
  • cambiali e altri redditi di capitale; 
  • proventi derivanti da partecipazione a fondi d’investimento e gestioni patrimoniali;    
  • plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate;     
  • proventi derivanti da azioni e titoli similari.

Veniva invece applicata la tassazione del 27% alle seguenti categorie:      

  • interessi maturati su depositi bancari o postali e su certificati di deposito;
  • accettazioni bancarie;
  •  titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi;
  •  obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge;titoli atipici.

Un esempio pratico: se il socio di una srl ha una partecipazione non qualificata (inferiore al 25%) e percepisce un dividendo pari a 10.000 Euro attualmente versa all’erario 1.250 Euro, avendo un netto di 8.750 Euro; con la nuova tassazione verserebbe 2.000 Euro di imposte con un netto pari a 8.000. Stesso discorso vale anche per tutti i proventi finanziari che avevano un’aliquota impositiva del 12,5%. Invece trarranno vantaggio tutti quei proventi finanziari che avevano una aliquota impositiva del 27% quali, ad esempio, gli interessi da conto corrente bancario o comunque gli altri casi sopra riportati. Naturalmente non sono soggetti alla nuova tassazione i titoli di stato (Bot, Btp,…) per i quali rimarrà la tassazione attuale del 12,5%.
Come per ogni riforma ci saranno sicuramente contenti e delusi, tuttavia essa allinea la tassazione delle rendite finanziarie a quelle del resto d’Europa; inoltre semplificherà le decisioni di scelta degli investitori non dovendo di fatto considerare l’impatto fiscale in quanto l’aliquota uniformata sarà del 20%. In ogni caso le modalità attuative sono in attesa di essere rese note attraverso un apposito decreto del Ministero delle Finanze.

 
Claudio Leuzzi


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