- n. 2 - Febbraio 2008
- Legale, fiscale
La legge finanziaria 2008
Riflessi sul reddito di impresa (IRES/IRPEF)
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
variano le
aliquote delle
imposte dirette a carico della tassazione delle
società di capitali, degli
enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia di società estere.
In particolare, dall'1 gennaio 2008:
- l'aliquota
Ires passa dal 33% al
27,5%;
- l'aliquota
Irap, che diventerà dall'1 gennaio 2009 un tributo regionale, passa dal 4,25% al
3,9%.
Le suddette riduzioni, tuttavia, sono compensate da un allargamento della base imponibile.
Si segnalano di seguito le principali modifiche intervenute in materia di imposte dirette.
A partire dall'1 gennaio 2008 sono stati
abrogati i meccanismi della
thin capitalization, ex articolo 98 TUIR, e del
pro rata patrimoniale, ex articolo 97 TUIR. Tali meccanismi erano stati introdotti in passato al fine di limitare la deducibilità degli interessi passivi.
Di nuova introduzione, invece, il meccanismo che limita la deducibilità degli interessi passivi nella seguente misura:
1)
deducibilità totale degli interessi passivi per un importo pari agli interessi attivi che concorrono alla formazione della base imponibile Ires + interessi passivi
- interessi attivi
= somma deducibile
2)
la parte eccedente è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo, dato da:
+ voce A di Conto Economico
- voce B di Conto Economico
+ ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
+ canoni di leasing alla voce B8 del Conto Economico
3) l
a parte nuovamente eccedente è riportabile illimitatamente nei successivi periodi d'imposta nei limiti della capienza del reddito operativo lordo di ogni periodo d'imposta.
Per il primo e per il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 euro e a 5.000 euro.
Dall'1 gennaio 2008, per poter usufruire della
deducibilità dei canoni di locazione, il contratto avente ad oggetto beni mobili deve avere una durata minima pari ai due terzi (e non più la metà) del periodo di ammortamento. La durata minima dei due terzi del periodo di ammortamento è prevista anche per i contratti aventi ad oggetto beni immobili: vengono individuati inoltre ulteriori limiti, in base ai quali il contratto deve avere in ogni caso durata tra gli 11 ed i 18 anni.
Dall'1 gennaio 2008 è abrogata la possibilità di effettuare alcune
deduzioni extra-contabili, effettuate al fine di un differimento d'imposizione, mediante l'evidenziazione in un apposito prospetto (quadro EC) della dichiarazione dei redditi. Le eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 saranno recuperate nei successivi periodi d'imposta mediante la compilazione del quadro EC non tanto per esporre eccedenze deducibili, ma per monitorare l'effetto reversal man mano che i componenti imputati a conto economico diventano indeducibili poiché già dedotti fiscalmente. È prevista la possibilità di affrancare le riserve in sospensione, eliminando il vincolo di disponibilità delle riserve a fronte delle deduzioni extra contabili, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'1% su tutte o parte delle riserve vincolate, senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Le eccedenze possono essere affrancate, anche parzialmente purché per classi omogenee di deduzioni extra contabili, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap, così modulata:
- 12% sui maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- 14% sui maggiori valori superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sui maggiori valori che eccedono 10 milioni di euro.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali nelle seguenti misure: 30%, 40% e 30% oltre agli interessi nella misura del 2,5% sulla seconda e terza rata. I maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente a decorrere dal periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.
Inoltre, con riferimento alla soppressione della deduzione degli ammortamenti anticipati, per il solo periodo d'imposta 2008, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, escluse le autovetture e i mezzi di trasporto diversi da quelli strumentali e ad uso pubblico, non si dimezza l'aliquota d'ammortamento. L'eventuale differenza non iscritta in bilancio può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. Di tale disposizione non si tiene conto nel versamento degli acconti per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Dall'1 gennaio 2008 la percentuale di
esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni Pex aumenta dall'84% al 95%. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti il livello di tassazione è quindi equiparato a quello previsto per i dividendi, e pertanto pari al 27,5% calcolato su una base imponibile del 5% (1,375% dell'intera plusvalenza).
Dal 2008 la
deducibilità delle
spese di rappresentanza sarà possibile al ricorrere di determinati requisiti che saranno definiti da un apposito provvedimento attuativo: sarà nostra cura porre attenzione alle future novità in merito e l'argomento sarà oggetto di trattazione in occasione dell'emanazione del provvedimento. È prevista inoltre l'elevazione del
valore massimo dei beni distribuibili gratuitamente per usufruire della loro deducibilità totale da Euro 25,82 ad Euro 50,00.
A partire dall'1 gennaio 2008 è introdotta la facoltà, per le imprese individuali e per le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, di optare per la
tassazione separata con aliquota proporzionale al 27,5%. Ciò garantisce di fatto una neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa. In caso di successivo prelievo o distribuzione della parte di reddito tassata separatamente, è prevista l'applicazione della ordinaria tassazione progressiva con scomputo di quanto precedentemente pagato in modo proporzionale.
Dal 2008 viene introdotta la possibilità di pagare
una imposta sostitutiva per l'allineamento dei valori civilistici e fiscali a seguito di operazioni straordinarie. In luogo del regime di neutralità fiscale nelle operazioni di fusione, scissione e conferimento, è possibile pagare un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, Ires ed Irap, sui maggior valori riconosciuti. L'imposta è pari:
- al 12% per i maggior valori sino a 5 milioni di euro;
- al 14% per i maggior valori tra 5 e 10 milioni di euro;
- al 16% per i maggior valori oltre i 10 milioni di euro.
L'imposta può essere rateizzata in tre anni, con i relativi interessi.
Si ricorda che con la Finanziaria 2007 era stato riconosciuto alle imprese un
credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Tale credito d'imposta, comunque calcolato su un ammontare di investimenti
non superiore a 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, era fissato nella misura del:
- 10%, per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;
- 15%, per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Con la Finanziaria 2008 è stata ampliata la misura del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo in base a contratti con Università ed enti pubblici di ricerca, portandola
dal 15% al 40% del credito d'imposta per le commesse private ad Università ed enti pubblici di ricerca. È previsto inoltre l'aumento
da 15 milioni a 50 milioni del tetto massimo di investimenti annuali su cui calcolare il credito d'imposta per investimenti in ricerca e per commesse di ricerca di imprese a centri di ricerca ed università. L'entrata in vigore della norma è condizionata, però, all'ottenimento delle autorizzazioni delle competenti autorità comunitarie.
L'opzione per il regime del
consolidato nazionale deve essere espressa entro il giorno 16 (anziché il 20) del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio di effetto del consolidato. Inoltre, sono state eliminate le rettifiche di consolidamento previste dal TUIR, quali la detassazione integrale dei dividendi, la rettifica degli interessi derivanti da pro rata patrimoniale e il regime di neutralità delle cessioni infra gruppo di beni plusvalenti.
L'imprenditore individuale che utilizza immobili strumentali alla data del 30 novembre 2007 può optare entro il 30 aprile 2008 per l'
esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa con effetto dal 2008. L'esclusione avviene mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, dell'Irap e dell'Iva, nella misura del 10%. L'imposta sostitutiva si applica alla differenza tra il valore normale del bene e il valore fiscalmente riconosciuto.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Il valore normale è determinato applicando i moltiplicatori alla rendita catastale.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in misura pari al 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007, la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Alessandra Pederzoli