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in vigore dal 2012

Il nuovo regime dei minimi

Con la manovra economica (Legge 111/2011) il Governo ha eliminato in un sol colpo il vecchio regime contabile dei contribuenti minimi (“forfettone”) e quello sulle nuove attività produttive (“forfettino”), introducendo un nuovo regime, definito “nuovo regime dei minimi”, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012: si pagherà una imposta sostitutiva del 5% (attualmente è pari al 20%) e non saranno dovute l’Irap e le addizionali comunali e regionali, e sarà applicabile per un periodo non superiore a cinque anni e solo fino al trentacinquesimo anno di età.

Per poter avvalersi del nuovo regime, oltre ai limiti di età e di durata, occorre che vengano rispettati anche tutti i seguenti requisiti:
  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di praticantato o di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello del riconoscimento del beneficio non deve essere superiore a 30.000 euro;
  • nell’anno solare precedente il contribuente non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato, aver erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • nel triennio solare precedente deve aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro.
  • restano esclusi coloro che partecipano a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.
Possono passare al nuovo regime contabile i titolari di partita Iva che attualmente applicano il regime dei minimi, che hanno aperto la propria attività dopo il 1 gennaio 2008 e che comunque abbiano un’età inferiore ai 35 anni. Secondo alcune stime dovrebbero essere esclusi circa il 96% dei contribuenti degli attuali minimi. Per tale motivo è stato introdotto un regime transitorio (il così detto “ex minimi”) per rendere meno brusco il passaggio tra l’attuale regime dei minimi e quello di contabilità semplificata o ordinaria. Le agevolazioni previste sono l’esonero di registrazione e della tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che di imposte dirette, nonché quello da liquidazioni e versamenti periodici Iva e l’esonero del versamento Irap. Restano invariati gli obblighi di fatturazione e la certificazione dei corrispettivi; in fattura si dovrà applicare l’aliquota Iva con le regole generali e si dovrà provvedere al versamento della stessa con cadenza annuale. Si applicherà l’Irpef non in via forfettaria al 20%, ma secondo le aliquote previste per il proprio scaglione di reddito.
 
Claudio Leuzzi


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