- n. 1 - Gennaio/Febbraio 2014
- AttualitÃ
Realzione di accompagnamento e disegno di legge
Un provvedimento davvero indispensabile 2/2
XVII Legislatura
ATTO SENATO n. 1208
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore Stefano Vaccari
Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per le spese funerarie.
Relazione di accompagnamento al disegno di legge
Onorevoli Senatori.
Nel nostro Paese il raggiungimento degli obiettivi di controllo dei conti pubblici è oggi messo a rischio dal deprecabile fenomeno dell’evasione fiscale che causa una perdita ingiustificata di risorse per l’erario ed una grave e ingiusta sperequazione tra i contribuenti che pagano le imposte e quelli che le evadono. Si stima che l’evasione fiscale a livello europeo tocchi, ad oggi, la cifra di 1.000 miliardi di euro annui e che l’Italia sia il Paese con la maggiore percentuale di frodi fiscali rispetto al PIL.
Tale fenomeno si manifesta sotto diverse forme ed in diversi ambiti settoriali. Il mancato rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura da parte di chi avrebbe l’obbligo di rilasciarli, provoca, infatti, non solo un danno all’erario, ma una vera e propria concorrenza sleale verso quei soggetti, in particolare imprese, che assolvono ai propri obblighi.
I controlli da parte degli organi preposti per contrastare tale tipologia di reato restano tuttavia estremamente complessi, sia per l’ampiezza del fenomeno sia per l’oggettiva impossibilità, da parte degli stessi organi, di poter riscontrare scrupolosamente l’evasione nelle molteplici modalità con le quali si manifesta.
Appare pertanto opportuno ampliare la gamma degli strumenti per contrastare con maggiore efficacia l’evasione. A ciò può contribuire l’esperienza maturata in altri Paesi, anche europei, che da tempo permettono forme più o meno avanzate di “contrasto di interessi” fra il contribuente che acquista beni o richiede prestazioni di opera e chi vende o presta il servizio o l’opera, consentendo ai primi la deduzione dal reddito annuale di scontrini, di ricevute fiscali e fatture per l’acquisto di determinati beni e ai secondi di adempiere ai propri doveri con l’erario. Attraverso questo sistema si permette ai contribuenti di godere di maggiori sgravi fiscali a fronte dell’acquisto di beni e servizi nel rispetto delle regole fiscali.
In Italia, uno dei settori dove si registrano elevati livelli di evasione è quello relativo ai servizi funerari. Stando a quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi, secondo recenti indagini sul settore condotte su dati divulgati dalle polizie tributarie dei singoli Stati dell’Unione Europea, nel nostro Paese per 2 morti su 3 non si sosterrebbero spese funerarie.
Dai dati statistici degli ultimi dieci anni, si calcola che nel nostro Paese i decessi sarebbero circa 600.000 annui con un fatturato nel settore funebre, edile cimiteriale e di opere lapidee cimiteriali di circa 850 milioni di euro annui. Sulla base di tali dati un funerale costerebbe mediamente intorno a 1.550 euro, cifra assai lontana dalla realtà. Infatti, diversamente da ciò, da dati stimati di mercato, al contrario, si può ragionevolmente supporre un giro di affari annuo di 2.750 milioni di euro, pari ad una spesa media di quasi 5.000 euro a funerale.
È evidente dunque che attualmente in tale settore vi sia una sottovalutazione del fatturato di circa 1.897,8 milioni di euro che determina – con una aliquota media IVA del 27 per cento - un minor introito annuo per l’erario di 512,4 milioni di euro.
È necessario dunque che si adotti al più presto una politica fiscale che faccia emergere tutto quanto vi sia di sommerso in tale settore, sia in termini di fatturazione che di lavoro nero, e che, attraverso controlli più rigorosi ed adeguati, contribuisca anche a combattere una sempre più marcata concorrenza sleale all’interno dello stesso settore.
Per contribuire a ciò è sicuramente necessario dunque rivedere i limiti ad oggi fissati per la detraibilità dalle dichiarazioni dei redditi dei costi relativi alle spese funerarie. Infatti, attualmente nel nostro Paese i cittadini possono imputare come costi detraibili dalle proprie dichiarazioni dei redditi un importo massimo di 1.549,37 euro. È evidente che ciò ha contribuito a determinare uno scarso interesse ad esigere una fatturazione che contemplasse tutti gli oneri sostenuti consentendo a molte imprese di poter mantenere una contabilità parallela ed illegale e di compiere gravi inadempienze sotto il profilo dell’inquadramento professionale e della previdenza accentuando i disagi di una situazione già fortemente destabilizzata da una eccessiva polverizzazione dell’offerta commerciale.
Per ovviare a tale malcostume, sarebbe auspicabile innalzare per i cittadini i limiti per la detraibilità ad un valore che contempli gli interi costi sostenuti (anche quelli cimiteriali e lapidei) e che non sia comunque inferiore ai 10.000 euro. Ciò faciliterebbe senza dubbio l’emersione di ogni elemento distorsivo facilitando le possibilità di controlli che dovrebbero essere puntuali, rigorosi ed efficaci ad opera delle preposte Autorità.
Nell’ottica suddetta, la soluzione prevista con il comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge dovrebbe consentire un significativo beneficio per l’erario e per il cittadino contribuente che avrebbe tutta la convenienza a farsi fatturare le spese funerarie sostenute per un caro estinto.
Si ritiene inoltre che, al di là dei benefici effetti sulle casse dell’erario, le misure proposte possono contribuire in modo significativo a ridurre il mercato nero del “caro estinto” e al tempo stesso a dare inizio a un’importante azione di recupero del patrimonio cimiteriale già costruito, utile soprattutto in situazioni di difficoltà e di carenza di posti per le salme generalmente avvertibili nei medi e grandi comuni italiani.
Per l’emersione del sommerso in tale settore, non appare, invece, utile agire sul piano dell’IVA di cui i servizi e le forniture ceduti in occasione di un funerale (articolo 10, comma 1, numero 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 26 ottobre 1972, n. 633) sono esenti. Tale agevolazione è stata introdotta nel 1972 per motivi sociali.
L’eventuale incremento dell’IVA per spese funerarie comporterebbe sì un inevitabile aumento del gettito per l’erario, ma al contempo arrecherebbe grave pregiudizio al cittadino e alle famiglie su cui ricadrebbero irrimediabilmente gli aumenti che le imprese di onoranze funebri applicherebbero sul prezzo del servizio che dagli attuali 5.000 potrebbe passare a 6.000/6.500 euro. Si tratta di costi decisamente elevati, in taluni casi insostenibili dalle famiglie colpite da un lutto improvviso, soprattutto in un momento di grave crisi economica come quello che il nostro Paese sta attraversando.
Per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell’evasione fiscale e favorire l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle attività svolte nel settore, il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge proposto prevede una specifica collaborazione da parte dei Comuni chiamati a trasmettere all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro il mese di febbraio di ogni anno, il numero delle sepolture cimiteriali avvenute nel territorio comunale nell’anno precedente, nonché l’elenco dei servizi funebri che hanno autorizzato nell’anno precedente, con l’indicazione degli esercenti l’attività funebre che vi hanno provveduto.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1.
1. All’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, le parole: «le spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «le spese funebri, le opere edili e lapidee cimiteriali e la relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».
2. I comuni trasmettono all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro il mese di febbraio di ogni anno, il numero delle sepolture cimiteriali avvenute nel territorio comunale nell’anno precedente, nonché l’elenco dei servizi funebri che hanno autorizzato nell’anno precedente, con l’indicazione degli esercenti l’attività funebre che vi hanno provveduto.