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A proposito di…
tanatoprassi e tanatoprattori

Ormai da alcuni mesi fioriscono in Italia iniziative autoreferentesi ed istituti che distribuiscono diplomi professionali di tanatoprattore, abilitazioni al mestiere di tanatoprattore e simili, o che istituiscono veri e propri albi professionali con codici deontologici casalinghi, od altri espedienti analoghi.

Sicuramente tutto ciò costituisce un elemento anche positivo perché rappresenta la generale aspettativa presente nel paese verso nuove figure professionali e verso l'evoluzione di una attività di servizio complessa come quella funeraria.

Sarà utile, però, per la categoria, e per ogni cittadino interessato a questi problemi, richiamare una corretta informazione su tali temi.

In Italia ancora non esiste, o meglio non è praticabile, la professione del tanatoprattore; chiunque intendesse esercitarla svolgerebbe una attività non solo non riconosciuta da alcuna pubblica autorità, ma addirittura passibile di denuncia per “vilipendio di cadavere”. Prossimamente, tutti ce lo auguriamo, sarà introdotta anche nel nostro paese questa figura professionale. Purtroppo i tempi, in ogni caso, non saranno brevissimi. Recita, infatti, il Disegno di Legge licenziato definitivamente dal Governo con il Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, all'articolo 12:

  1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

  2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte ed il prescritto periodo di osservazione.

  3. Con accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

    • individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

    • requisiti delle scuole di tanatoprassi;

    • luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

    • metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e sistemi di sepoltura;

    • garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudichino la salute del tanatoprattore”.


Quindi, dopo l'approvazione definitiva della legge si dovrà ancora percorrere molta strada, quella descritta dal comma 3: strada sicuramente né breve, né facile. Forse si poteva individuare un percorso più semplice e più veloce, considerate le esperienze maturate nei paesi europei e non solo. Ma, ad oggi, questa è la situazione.

Quello che si può continuare a fare in Italia, oltre alla pulizia e alla vestizione della salma, sono interventi di tanatoestetica o di tanatocosmesi, secondo la definizione del su citato Disegno di Legge.

Interventi sicuramente importanti ed utili per favorire una elaborazione del lutto meno traumatica, ben lontani, però, dall'attività di tanatoprattore per come la si intende universalmente e per come viene definita dal Disegno di Legge del Governo.

L'attività di informazione e di formazione, se ben fatta, è sempre utile ed encomiabile.

Importante è non illudere e non attribuire abilitazioni valide, quando va bene, e non sempre è così, esclusivamente presso le proprie mura domestiche.

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