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ganasce fiscali e ipoteche sugli immobili

Più tutela per il cittadino

Nello scorso numero abbiamo già parlato del “decreto sviluppo" che, a seguito del maxi emendamento presentato alla Camera, ha subito però integrazioni e modifiche. Tra le norme aggiunte vi è quella che stabilisce che Equitalia non potrà richiedere il fermo amministrativo sui veicoli (le così dette “ganasce fiscali”) per debiti non pagati inferiori a 2.000 Euro se non dopo aver inviato almeno due solleciti di pagamento intervallati da almeno sei mesi l’uno dall’altro. Un’altra norma stabilisce che per i debiti fiscali inferiori a 20.000 Euro non potrà iscriversi ad ipoteca l’immobile del debitore qualora questo costituisca abitazione principale dello stesso.

Attualmente Equitalia può far scattare il fermo amministrativo per importi da 50 euro in su e il debitore viene avvertito di ciò solamente dal preavviso di fermo. In particolare le disposizioni interne della società di riscossione stabiliscono che:
  • per debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo può riguardare un solo veicolo;
  • per debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non è necessario, ma occorre l’invio del preavviso di fermo, che può riguardare un solo veicolo;
  • per debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non è necessario, ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo può riguardare più veicoli (massimo dieci);
  • per debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l’ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili può essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall’invio del preavviso.
Quanto sopra riportato non è da intendersi tassativo poiché trattasi solo delle procedure raccomandate dalla Società alle proprie sedi e non hanno valore legale.
Con la nuova normativa tutto ciò cambierebbe: infatti Equitalia, prima di far scattare il fermo amministrativo, dovrà inviare due solleciti di pagamento, il secondo dei quali almeno sei mesi dopo il primo. Solo in caso di mancato pagamento del secondo sollecito potranno scattare le ganasce fiscali.
Oltre al fermo amministrativo sui veicoli, nel “decreto sviluppo” è stata inserita anche l’impossibilità, per debiti tributari inferiori a 20.000 Euro, di iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore nel caso in cui detto bene sia l’abitazione dello stesso. Allo stato attuale non era stato fissato alcun limite specifico sulle ipoteche immobiliari, anche se a seguito di una sentenza del febbraio 2010 veniva riconosciuta illegittima un’iscrizione su immobili nel caso in cui i debiti tributari fossero inferiori a 8.000 Euro.
Il legislatore ha voluto ridurre, pur se minimamente, parte del potere della società di riscossione, anche perché è accaduto (e continua ad accadere a molti cittadini) di trovarsi inconsapevolmente con un fermo amministrativo sul proprio mezzo o con la propria abitazione ipotecata per importi sproporzionalmente bassi rispetto al valore del bene.
 
Claudio Leuzzi


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