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L'ICI si trasforma in IMU

La nuova imposta sugli immobili

A partire dal 2012 viene abolita l’Ici (Imposta Municipale sugli Immobili) che lascerà il posto prima all’Imposta Municipale Propria per poi diventare definitivamente Imu (Imposta Municipale Unica): cambierà il nome, ma non la sostanza. La “nuova” imposta è dovuta da tutti, compresi i possessori della sola prima casa adibita ad abitazione principale che erano esentati dal pagare l’Ici. Oltre al nome cambia anche la base di calcolo, diventando in linea di massima più onerosa per tutti, per la gioia delle casse comunali.
Di seguito verranno messe a confronto la vecchia Ici e la nuova Imu a partire dalla base di calcolo per poi andare a definire quanto diverranno più care le imposte sugli immobili. Entrambe applicano la stessa formula per il calcolo della base imponibile (Rendita Catastale x 1,05 x moltiplicatore), tuttavia c’è da sottolineare che sono stati variati i moltiplicatori, come da tabella di seguito riportata:

Tipologia di immobile
ICI
IMU
Abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10
100
160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B
e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
140 - 100
140
Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
50
80
Uffici: fabbricati classificati
nella categoria catastale A/10
50
80
Immobili produttivi: fabbricati classificati
nel gruppo catastale D,
con esclusione della categoria catastale D/5
50
60
Negozi: fabbricati classificati
nella categoria catastale C/1
34
55

Inoltre sono cambiate le aliquote di calcolo: in particolare vengono applicati il 4 per mille per le abitazioni principali, il 2 per mille per i fabbricati rurali e il 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili. I comuni potranno modificarle nei limiti stabiliti dalla legge tramite delibera: in base alle proprie esigenze potranno diminuire o aumentare di 2 punti l’aliquota per l’abitazione principale, di un punto quella per i fabbricati rurali e fino a 3 punti quella per le altre tipologie di immobili. In ogni caso è prevista una detrazione pari a 200 euro per la sola abitazione principale e relative pertinenze, più 50 euro aggiuntivi per ogni figlio a carico, per una detrazione massima pari a 400 euro.
Il valore dell’imposta è dato dalla moltiplicazione della base imponibile per l’aliquota. Per meglio comprendere l’ammontare della nuova imposta, consideriamo ad esempio un immobile adibito ad abitazione principale con una rendita catastale di 1.000 Euro: nel 2011 era esente da Ici, dal 2012 si dovranno versare 472 Euro per l’Imu. Nel caso in cui lo stesso immobile invece di essere abitazione principale fosse a disposizione del proprietario e non locato, nel 2011 si sarebbero dovuti versare 735 Euro (considerata una aliquota di calcolo del 7 per mille) e dal 2012 si pagheranno 1.277 Euro.
Le scadenze dell’Imu saranno il 16 giugno e/o il 16 dicembre a seconda che si paghi in un’unica soluzione o in due rate; in caso omessa dichiarazione le sanzioni sono aumentate dal 25% al 33,33%.
 
Claudio Leuzzi


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