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La morte nell’era digitale

Darkweb, challenge e suicidi: dal mercato online alla responsabilità delle piattaforme.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE - Digital Services Act (DSA) - l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è diventata il Digital Services Coordinator per l’Italia.

È stato un cambiamento profondo, che ha trasformato l’Autorità da regolatore dei media tradizionali a garante della sicurezza digitale, investendola della responsabilità di far convivere libertà e tutela in un contesto in cui la comunicazione, la pubblicità, la cultura e persino la sofferenza passano attraverso le piattaforme. Il Regolamento (UE) 2022/2065 non è solo una norma di ordine tecnico, ma una nuova Costituzione dello spazio digitale, fondata sull’idea che anche in rete valgano i principi di proporzionalità, responsabilità e dignità della persona. È all’interno di questa cornice che si colloca la sfida più delicata e più drammatica del nostro tempo: la lotta contro il mercato della morte online e contro la diffusione di contenuti autolesivi e suicidari.

Il fenomeno

Dietro questa espressione si cela un fenomeno complesso, che intreccia tecnologia, vulnerabilità e profitto. La rete, che nasce come spazio di condivisione e libertà, è divenuta nel tempo anche luogo di amplificazione della sofferenza, terreno di coltura di sfide mortali, di community che incoraggiano l’autolesionismo, di forum in cui si scambiano consigli su come morire. È accaduto più volte: giovani che hanno partecipato a challenge estreme, utenti che hanno acquistato sostanze letali attraverso marketplace anonimi, gruppi che diffondono manuali e video di istruzioni per togliersi la vita.
Le cronache giudiziarie italiane riportano casi in cui il nitrito di sodio, venduto come additivo alimentare, è stato utilizzato come strumento di suicidio. Le procure hanno aperto fascicoli per istigazione o agevolazione al suicidio ai sensi dell’art. 580 c.p., talvolta in concorso con soggetti che avevano diffuso i contatti dei fornitori o condiviso link di acquisto. Dietro ogni episodio di questo tipo si nasconde una rete di silenzi, un intreccio di responsabilità e omissioni e soprattutto la percezione, da parte dei più giovani, che il dolore possa essere spettacolarizzato, monetizzato, condiviso in diretta.

L’algoritmo della spettacolarizzazione

Il mercato della morte online non si alimenta solo di sostanze o servizi, ma di attenzione.
La logica algoritmica delle piattaforme privilegia ciò che suscita emozioni forti: rabbia, paura, stupore. I contenuti estremi generano click e i click generano valore pubblicitario. Così, la rappresentazione della morte - reale o simulata - diventa un prodotto da consumare. In questo contesto, la distinzione tra spettatore e vittima si dissolve e la dimensione dell’intrattenimento ingloba quella della tragedia. Non sorprende, dunque, che molti adolescenti, esposti a una costante estetizzazione del dolore, finiscano per identificarsi con modelli di autodistruzione, talvolta percepiti come forme di ribellione o autenticità. È qui che il diritto è chiamato a intervenire, non solo per reprimere, ma per ricostruire un confine etico in uno spazio che tende a dissolverlo.

Cosa fa il DSA

Il Digital Services Act introduce per la prima volta un sistema europeo coerente di obblighi per i prestatori di servizi intermediari - dagli hosting provider alle grandi piattaforme. Pur non contenendo una sezione dedicata ai contenuti che promuovono il suicidio o l’autolesionismo, il regolamento li ricomprende nella categoria dei “contenuti illegali” e dei “rischi sistemici”. Gli articoli 34 e 35 impongono alle piattaforme di analizzare e mitigare tali rischi, adottando misure tecniche e organizzative proporzionate, mentre l’articolo 28 richiede garanzie specifiche per la protezione dei minori, imponendo un livello elevato di sicurezza, privacy e tutela.
Il compito di AGCOM, come Digital Services Coordinator, è quello di assicurare che queste norme trovino attuazione effettiva in Italia. L’Autorità può ordinare la rimozione o disabilitazione dell’accesso a contenuti illeciti, avviare indagini e procedure sanzionatorie, coordinarsi con la Polizia Postale, le Procure e il Ministero della Giustizia e - soprattutto - riconoscere soggetti qualificati come trusted flaggers, cioè segnalatori attendibili di contenuti illegali.
La Delibera n. 283/24/CONS, approvata da AGCOM, ha poi definito i criteri per il riconoscimento dei segnalatori e ha inaugurato una collaborazione strutturata tra enti pubblici, associazioni e piattaforme. Ma i primi accreditamenti riguardano ambiti economici (contraffazione, frodi, violazioni di marchio); manca ancora una rete dedicata alla salute mentale e alla tutela dei minori.
È qui che il potenziale del DSA incontra la realtà delle nostre emergenze sociali: creare un canale rapido e istituzionale per segnalare video, post, sfide o vendite di sostanze letali, con tempi di risposta inferiori alle ventiquattro ore, potrebbe salvare vite.
A questo scopo, sarebbe necessario coinvolgere non solo associazioni e ONG, ma anche i centri di salute mentale, gli ordini professionali degli psicologi, le strutture sanitarie e le scuole, in modo da unire le competenze digitali e quelle psicosociali in un’unica rete di protezione.

Parallelamente, AGCOM ha avviato consultazioni sui sistemi di age verification e age assurance, strumenti che consentono di verificare l’età degli utenti per impedire ai minori l’accesso a contenuti inappropriati. L’Autorità ha pubblicato linee guida sulla rappresentazione dei minori nei media e ha annunciato la creazione di un registro nazionale dei segnalatori attendibili per la salute psicologica, in coordinamento con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, in attuazione del Decreto Caivano. L’obiettivo è intercettare tempestivamente i segnali di pericolo, rimuovere in modo prioritario i materiali pericolosi e favorire una cooperazione più stretta con le piattaforme, che devono adeguarsi agli standard europei di trasparenza e sicurezza.

Il piano penale

Sul piano penale, la cornice dell’art. 580 c.p. continua a essere il perno normativo. L’istigazione e l’aiuto al suicidio, invero, puniscono chi determina altri al suicidio, ne rafforza il proposito o ne agevola l’esecuzione. Le condotte digitali — la gestione di gruppi, la condivisione di link, la diffusione di messaggi o video — possono integrare una responsabilità diretta o concorrente, se l’ambiente online ha avuto un ruolo determinante nella formazione o nel consolidamento del proposito suicidario. Anche la mancata vigilanza delle piattaforme può assumere rilievo, specie dopo l’introduzione del DSA, che obbliga gli operatori a valutare e mitigare i rischi sistemici.
L’inerzia o l’assenza di procedure efficaci di rimozione possono configurare una colpa organizzativa, rilevante anche sotto il profilo amministrativo e potenzialmente collegabile alla responsabilità da reato delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001, qualora venga riconosciuto un nesso fra condotta omissiva e evento lesivo.
L’esperienza europea offre esempi che l’Italia potrebbe replicare. Nel Regno Unito, l’Ofcom, autorità di regolazione dei media e delle comunicazioni, applica l’Online Safety Act 2023, che impone alle piattaforme la rimozione immediata di contenuti che incoraggiano il self-harm e prevede sanzioni fino al 10% del fatturato globale.
In Germania, il Bundesamt für Justiz vigila sull’attuazione della NetzDG, una legge che prevede multe fino a 50 milioni di euro per i provider che non eliminano tempestivamente post che promuovono il suicidio o la violenza.Entrambi i sistemi si basano su una cooperazione costante tra autorità, piattaforme e soggetti di tutela e su un principio di fondo che l’Europa sta facendo proprio: la responsabilità digitale è una responsabilità condivisa e la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili non può essere lasciata alla sola autodisciplina dei gestori.

L’Italia può trarre da questi modelli un impulso utile. AGCOM potrebbe promuovere la nascita di un tavolo tecnico permanente tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori sanitari, pubblicare report annuali sul rischio digitale per la salute mentale, individuare indicatori di pericolosità e introdurre sanzioni aggravate per chi non interviene su contenuti segnalati come autolesivi. La recente Legge 70/2024, che ha ampliato la disciplina sul bullismo e il cyberbullismo, può fornire anche il contesto normativo per rafforzare le misure preventive nelle scuole, con sportelli di ascolto, protocolli di segnalazione e percorsi di educazione digitale. Una collaborazione istituzionale strutturata consentirebbe di chiudere il cerchio: dalla prevenzione, alla segnalazione, fino all’intervento sanzionatorio e penale.

Tuttavia, la dimensione più difficile da affrontare resta quella culturale. La morte digitale è diventata parte del nostro paesaggio comunicativo. I profili memoriali, i post di addio, i video condivisi poco prima del gesto estremo, i messaggi che restano online come tracce di una presenza che non c’è più: tutto questo alimenta un rapporto ambiguo con la morte, in cui la fine fisica non coincide più con la scomparsa sociale. In alcuni casi, la visibilità del dolore diventa contagiosa: l’emulazione si trasforma in identificazione e la condivisione del gesto diventa un rito pubblico. Il diritto non può ignorare questa trasformazione, ma deve governarla, trovando un equilibrio tra libertà di espressione e protezione della vita. AGCOM si trova così a dover agire su un doppio livello: tecnico e simbolico. Da un lato, come Digital Services Coordinator, deve far rispettare le regole del DSA, imponendo alle piattaforme sistemi di moderazione efficaci, controlli algoritmici trasparenti e procedure di rimozione rapide; dall’altro, deve contribuire a costruire una cultura della prevenzione, promuovendo consapevolezza, alfabetizzazione digitale e collaborazione interistituzionale. È un compito che va oltre la mera applicazione di sanzioni: significa farsi garante di una nuova forma di cittadinanza digitale, in cui la libertà di comunicare si accompagni alla responsabilità di non nuocere.
 
Avv. Alice Merletti

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