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Jorio Ronca Presidente di ASNAF&AS

E allora? Come la mettiamo?

Proseguendo in un’opera di denuncia su irregolarità che, per assenza di opportuni controlli ad opera delle Autorità preposte vengono messe in atto in alcune zone d’Italia, desideriamo questo mese dare evidenza a quanto ci è stato segnalato accadere nella parte sud della Sardegna.
Negli ultimi tempi numerosi impresari (se tali possiamo considerarli) offrono servizi funebri a prezzi assolutamente impensabili ed improponibili che dovrebbero essere oggetto di richiesta documentale da parte della Guardia di Finanza per valutare se i costi proposti siano congrui oppure troppo bassi ed insufficienti a coprire gli oneri aziendali. Se dalla verifica scaturisse una gestione in perdita costante si potrebbe arrivare alla chiusura dell’esercizio per esame passivo. Per arrivare a questo, sarebbe sufficiente che un diretto concorrente di chi pratica prezzi ritenuti troppo bassi si attivasse presso gli organi competenti denunciando quanto avviene. Ricordiamo che per essere ritenuto congruo secondo gli Studi di Settore ogni servizio funebre dovrebbe costare almeno 2.500 euro, mentre in questi casi ci troviamo di fronte ad offerte anche di 1.450 euro!
Abbiamo cercato di comprendere cosa accade. Abbiamo trovato offerte in cui si offrono uomini come “portantini” a 60 euro cadauno, ma non si tratta di servizi di “necroforato” in quanto queste persone sanno ben poco delle relative mansioni! Invitiamo a leggere cosa riportano le normative e il vocabolario alla voce “necroforo”! In molti casi ci si rivolge al collega Impresario che, per pura avidità, invia il proprio carro funebre, magari di recente costruzione, alla modica cifra di 100 euro (autista compreso che regolarmente, per una piccola cifra pagata brevi manu, si presta a coprire il personale mancante). Tutto ciò è vietato perché scatta la cosiddetta “commistione”, sanzionabile dagli addetti ai controlli che dovrebbero imputare come dipendente “in nero” all’impresa titolare del servizio il compiacente autista con una multa da 3.000 a 12.861 euro. Così, con tale illecito escamotage, si “risparmiano” anche 450 euro a servizio e si genera una concorrenza sleale che si ripercuote negativamente sugli stessi impresari “avidi”! Che in alcuni casi sono anche esponenti di quelle Federazioni che “predicano bene” e che, pur di emettere qualche tessera annuale in più, finiscono per “razzolare male” e accettare di tutto!
Esistono ancora Impresari che inviano ai concorrenti volantini con offerte di prestazioni autodefinendosi “ noleggiatori” perché inviano il carro funebre con autista. Occorrerebbe appurare se dispongono della licenza N.C.C. (noleggio con conducente) rilasciata dal Comune per poter effettuare questa tipologia di servizio, se emettono fattura con iva, se l’autista possiede patente idonea come richiesto per il noleggio con conducente, oppure se fanno abusivismo. A chi sostiene che tale noleggio non necessita di particolari licenze in quanto il trasporto con carro funebre serve per trasportare “cose” e non “persone”, chiediamo: quando parliamo di preparazione, di vestizione, di onoranze funebri, di cerimonia religiosa o laica, di passaporto mortuario, di sepoltura o di cremazione … ci riferiamo forse ad una “cosa”? Se così fosse, perché l’autista del carro funebre viene indicato (Dlgs. 285 del 1990) come “incaricato di pubblico servizio”? Per trasportare una “cosa”? E come mai non si emette una fattura con iva relativa al trasporto della “cosa” (assolutamente obbligatoria come attività di trasporto “conto terzi”) mentre si adotta la scusante del trasporto funebre che è esente iva e, come tale, esente da fattura? E chi ha mai detto che per trasportare cose non occorrano licenze?
Basta leggere quanto previsto per tale attività: l´autotrasporto di cose per conto terzi è “la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”. L’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e della Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive disposizioni applicative.
E allora? Come la mettiamo?
 
Jorio Ronca - Presidente Asnaf&AS


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