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Proseguiamo con l'analisi del disegno di legge recentemente proposto dal Governo.

d.d.l. in materia funeraria: sara' la fine dei privilegi?

Riprendiamo l'analisi del d.d.l. in materia funeraria, che – tra l'alro – nell'ultimo mese ha subito ulteriori emendamenti, sempre in prospettiva che lo stesso diventi legge.

In particolare, preme questo mese puntare l'attenzione sulla prevista modifica dell'art. 337 del R.D. 1265/1934 (artt. 1 e 2 del d.d.l.), secondo la quale "la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero".

Sebbene la giurisprudenza, ormai da anni, sanzioni ogni accordo destinato a costituire posizioni di monopolio nel settore, ovvero a comprimere il diritto di scelta dei dolenti, a livello legislativo non era mai stata affermata prima l'incompatibilità di cui sopra.

A livello pratico, tale disposizione (qualora si concretizzi in norma positiva) è destinata – anzitutto - a porre fine a quelle posizioni di privilegio in cui spessissimo si trovano oggi (soprattutto) le Società a capitale pubblico, le quali gestiscono servizi cimiteriali e allo stesso tempo sono autorizzate dall'ente locale alla vendita di articoli funerari all'interno del cimitero; con tutto ciò che ne consegue non solo in termini di turbativa della tranquillità dei dolenti, ma altresì della concorrenza nei confronti degli altri operatori del settore.

Al concessionario, peraltro, è precluso l'esercizio dell'attività di onoranze funebri anche fuori del cimitero: ciò che costituisce una vera novità, introdotta con l'ultimissima versione del disegno di legge.

Chi gestisce i servizi cimiteriali, in ogni caso, dunque non potrà più esercitare contemporaneamente attività di onoranze funebri, né tantomeno attività di vendita al pubblico.

Esigenza primaria del Governo è sicuramente la tutela del libero mercato: si intende evitare, infatti, che il concessionario dei servizi cimiteriali possa approfittare della propria posizione per ottenere vantaggi economici; ma non è trascurabile - a nostro avviso - il rispetto della sacralità del luogo e del sentimento civile e religioso dei dolenti.

E nella stessa ottica si pone anche un'altra disposizione del d.d.l. in esame.

Più precisamente, all'art. 4 (che riformula l'art. 339 del R.D. 1265/1934) è escluso espressamente dalla nozione di "trasporto di cadavere" il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento dovrà essere svolto unicamente da personale incaricato dalla Direzione sanitaria, "che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre". Inoltre, "il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte", non potranno essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

Fondamentale conseguenza della nuova norma sarebbe, dunque, quella di porre fine ad un'altra situazione di privilegio (tutt'altro che infrequente) in cui i medesimi soggetti, svolgendovi il servizio mortuario, hanno la possibilità di contattare i dolenti sin all'interno dei presidi ospedalieri, per offrire loro servizi funebri che essi stessi eseguono.

A prescindere dal modo molesto e/o inopportuno con cui avviene l'accaparramento dei servizi, ben si comprende come, anche in questo caso, venga fortemente alterato il libero mercato tra esercenti.

E proprio per tale ragione, desta perplessità il regime transitorio contemplato nel d.d.l. in oggetto, in base al quale le attuali gestioni del servizio mortuario obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto, cessano soltanto alla scadenza di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

E' ben vero che in tutte le nuove leggi è previsto un regime transitorio, al fine di consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni senza particolari disagi per i soggetti interessati; ma altrettanto vero è che, data la pregiudizialità riconnessa alle sopra descritte situazioni in termini di libera concorrenza, i dodici mesi contemplati nella di-

sposizione de qua non paiono in alcun modo giustificabili.
Avv.
 
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