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IVA esigibile per cassa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 il Decreto 26 marzo 2009, contenente la disciplina relativa all’esigibilità dell’Iva per cassa. Tale disciplina, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009, è stata illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 30 aprile 2009, n. 20/E.
L’articolo 1 del decreto dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 200.000, l’Iva diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, in base all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Per beneficiare del differimento dell’esigibilità dell’imposta le fatture che verranno emesse dovranno indicare la seguente dicitura: “operazione con IVA ad esigibilità differita, ex articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2”. Come precisato nella circolare 20/2009, possono essere emesse fatture con Iva ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia; in tali ipotesi, infatti, il soggetto passivo nazionale fattura l’operazione con indicazione in fattura dell’Iva e può, quindi, optare per il suo differimento in quanto debitore dell’imposta.
Sono, invece, escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, sia se residenti in Italia, sia se residenti all’estero.
Il regime dell’Iva per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile e, di riflesso, detraibile, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Resta, dunque, fermo, l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’Iva non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.
Le operazioni interessate dovranno essere computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale viene incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’Iva sarà esigibile e sarà computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Per quanto attiene al cessionario o committente delle operazioni, questi ha diritto di detrarre l’Iva a partire dal momento in cui abbia pagato il corrispettivo delle operazioni; nel caso in cui abbia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorgerà in capo allo stesso nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, in virtù del combinato disposto dell’articolo 7, secondo periodo, del D.L. 185/2008 - in base al quale l’imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione - e dell’articolo 19, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 - secondo cui il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile - è da ritenere che il diritto alla detrazione potrà essere comunque esercitato, qualora entro l’anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.
Si rileva come l’applicazione delle disposizioni in esame sia facoltativa; sulla base della previsione contenuta nel quarto periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto, la singola operazione, in assenza dell’indicazione in fattura che si tratta di “operazione con imposta ad esigibilità differita”, sarà assoggettata ad Iva ad esigibilità immediata in base alle regole generali. Nella circolare 20/2009 è stato, infatti, precisato, che il sistema dell’Iva per cassa è opzionale, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a euro 200.000) può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, con la conseguenza che potrà trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell’Iva solo con riguardo ad una parte delle operazioni effettuate; fermo restando che, comunque, la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di euro 200.000 di volume d’affari.
In altri termini, le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia non possono fruire del regime dell’esigibilità differita; per le operazioni effettuate precedentemente al superamento - per le quali sia stata esercitata l’opzione di differimento - l’esigibilità dell’imposta rimane, invece, vincolata al pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, al riguardo, che, nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, “occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento”.
Si rileva, infine, come tali disposizioni non troveranno applicazione:
• come detto sopra, per i soggetti che nel corso dell’anno solare superano il limite di euro 200.000 di volume d’affari;
• per le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;
• per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’Iva;
• per le operazioni fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’Iva mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (il così detto “reverse charge”).
Riguardo agli ultimi due punti, nella circolare 20/2009 è stato precisato che l’esclusione della possibilità di applicare il regime dell’Iva differita riguarda esclusivamente le singole operazioni soggette ad un regime speciale o al meccanismo del reverse charge; potendosi, dunque, verificare i casi in cui, al ricorrere degli altri presupposti, un medesimo cedente/prestatore possa:
• emettere fattura con applicazione dell’Iva differita nei confronti di un determinato cessionario/committente, qualora l’operazione non sia soggetta ad un regime speciale o non si applichi il reverse charge;
• emettere fattura senza applicazione dell’Iva differita nei confronti del medesimo cessionario/committente, se l’operazione ricade in un regime speciale o si applica il reverse charge.
Parimenti, un medesimo cessionario/committente può:
• ricevere fattura con applicazione dell’Iva differita perché relativa ad una operazione non soggetta ad un regime speciale o al reverse charge;
• ricevere una fattura senza applicazione dell’Iva differita perché relativa ad una operazione soggetta ad un regime speciale o al reverse charge.
 
Alessandra Pederzoli

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