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Fedeli e destinazione delle ceneri

Il Vaticano interpella il Dicastero sulla dottrina della Fede e dà indicazioni sui comportamenti consentiti ai praticanti.

Il Cardinale di Bologna, Matteo Maria Zuppi, nonché Presidente della CEI, il 30 ottobre 2023 chiedeva al Dicastero sulla dottrina della fede di “dare una risposta cristiana a vari problemi che derivano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura. Lo scopo - affermava il Cardinale - è anche quello di non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione”.
Le due risposte, del 9 dicembre 2023, del Dicastero dottrina della fede ai quesiti posti dal Cardinale Zuppi, devono essere lette avendo attenzione anche a questi fatti:
  1. valgono per i battezzati;
  2. sono una indicazione che non riguarda solo l’Italia, ma applicabile in ogni Paese in cui vi siano cattolici osservanti;
  3. devono essere compatibili con le norme del Paese in cui si applicano.
Rimandando per i dettagli al testo originale (*), prima di esaminare gli effetti delle risposte ai quesiti posti, è utile valutare le motivazioni espressamente richiamate:

Sul luogo di conservazione delle ceneri, citato al n. 1) delle motivazioni, si rinvia al n. 5 della “Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione” (*1) del 15 agosto 2016, e si precisa che “le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica”. Dove si afferma che per i cattolici osservanti non è consentito sia l’affidamento dell’urna cineraria per la conservazione familiare, sia la dispersione in natura delle ceneri. Ciò che è importante sottolineare è il motivo per il quale devono essere poste (le ceneri) in un luogo “sacro” e cioè per “… contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana”.

In altri termini, il motivo di fondo è la garanzia della memoria dei defunti.

In Italia, giusto il disposto dell’art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e di alcuni articoli del Regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, integrati in alcune Regioni da norme speciali riguardanti le sepolture, gli unici luoghi in cui è possibile conservare le ceneri sono:
  1. Il cimitero (demaniale o particolare), in una qualsiasi sepoltura a sistema di tumulazione e il cinerario comune (con sversamento delle ceneri in forma indistinta). L’inumazione di urna cineraria sarebbe ora possibile, per i cattolici osservanti, solo se la stessa è di materiale che permetta la conservazione delle ceneri, ma in quest’ultimo caso la norma impatta con l’obbligo di utilizzo di materiali biodegradabili in caso di inumazione;
  2. Fuori del cimitero con tumulazione in sepolcro familiare esterno e autorizzato in applicazione dell’art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/90, nonché in particolari luoghi autorizzati in applicazione dell’art. 105 D.P.R. 285/1990, solo in caso di tumulazione di defunti e per eccezionali benemerenze.
Il numero 2) delle motivazioni del DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI punta a chiarire che la resurrezione dei corpi non è influenzata dal fatto che il corpo stesso sia stato cremato e che le ceneri si mischino tra loro e fra ceneri di corpi diversi.

Il numero 3) delle motivazioni, sempre per motivi di rispetto e memoria, conferma la necessità di “…un atteggiamento di sacro rispetto verso le ceneri dei defunti, che conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera e alle volte vicino alle chiese dove si recano le loro famiglie e vicini”.
Dove si specifica che il luogo sacro di conservazione delle ceneri deve essere adatto alla preghiera e “alle volte” vicino alle chiese: forse, ed è una nostra ipotesi, richiamando i camposanti.

Esaminiamo infine le risposte ai quesiti:
Alla lettera A) si precisa che “è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale.”

Pertanto il luogo deve essere:
  1. sacro, e quindi il cimitero o altro luogo reso sacro dall’Autorità ecclesiastica;
  2. definito e permanente, con il compito di conservazione delle ceneri (NdR: anche) dei battezzati;
  3. in forma di accumulo commisto (delle ceneri);
  4. con l’indicazione di nome e cognome di ciascuno dei defunti le cui ceneri vi sono conservate, per garantirne la memoria nominale.
In un cimitero questo luogo può essere solo il cinerario comune di cui all’art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 e paragrafo 14.3 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24.
Ogni altro tipo di sepoltura, dovendo essere individuale e utilizzando l’urna, non rispetta il criterio dell’accumulo.
E anche il cosiddetto “giardino delle rimembranze”, dove avviene la dispersione di ceneri in forma indistinta, non è “luogo confinato e capace di conservazione”, cosicché non è adatto allo scopo, proprio per tali motivi.
Fuori del cimitero, nei casi stabiliti dal T.U.LL.SS., è permessa la sola tumulazione di feretro o urna cineraria. E quindi non è una destinazione possibile.
Resta infine il caso dell’affido familiare delle urne cinerarie, che non può ricadere nella situazione in discussione visto che le ceneri non possono essere disperse, ma devono essere conservate in urna e in luogo avente le caratteristiche di cui all’art. 343, comma 2 del T.U.LL.SS. e cioè “Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate … in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.”

In conclusione e semplificando: in base alla risposta del Dicastero dottrina della fede al quesito di cui alla lettera A), è possibile la dispersione delle ceneri di un battezzato solo con lo sversamento delle stesse in cinerario comune. Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, nel caso di un battezzato si richiede unicamente, in aggiunta, la iscrizione nominativa in un qualche luogo cimiteriale dei defunti colà deposti. Cosa che potrebbe essere presa in carico dal Comune, con oneri per la collettività nei soli casi di indigenza del defunto, della famiglia o in caso di disinteresse.

Venendo alla risposta al secondo quesito, contenuta nella lettera B), si tratta del caso di enucleazione dall’insieme delle ceneri di un defunto destinate a conservazione di una piccola quantità di esse per la conservazione privata da parte della famiglia. Non è chiaro però se la modica porzione di ceneri possa essere unicamente disponibile per un familiare o suddivisa tra i familiari che lo abbiano chiesto.
Anche in questo caso il Vaticano si esprime a favore, con molte cautele:
  1. vi deve essere la richiesta della famiglia (e, in assenza di altre specificazioni si ritiene di applicare la regola generale e cioè la competenza ad esprimersi è in primis del coniuge in vita; in assenza del coniuge di tutti parenti di pari grado più vicino al defunto);
  2. occorre la valutazione e l’approvazione della richiesta della famiglia da parte dell’Autorità ecclesiastica competente per territorio;
  3. deve essere escluso, nella valutazione di cui sopra, “ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista”;
  4. la conservazione del resto delle ceneri, dopo l’asportazione della modica quantità, deve essere in luogo sacro;
  5. deve essere garantito il “rispetto delle vigenti norme civili” e quindi, in Italia tale prelievo di modica quantità non è attualmente consentita, visto l’obbligo di inserimento dell’intero quantitativo di ceneri derivanti da una cremazione all’interno di un’urna. Si aggiunge che senza una espressa norma legislativa che consenta tale asportazione di modica quantità di ceneri, vi è il concreto rischio, se si effettua l’effrazione dell’urna cineraria, di incorrere in violazione del codice penale (artt. 410 e 411 del C.P.);
  6. la modica quantità di ceneri (ma non si precisa alcunché circa il contenitore) deve essere conservata in un “luogo significativo per la storia del defunto”.

Anche in questo caso, semplificando: il prelievo della modica quantità di ceneri dall’insieme, da destinare a conservazione privata familiare, non è attualmente possibile in Italia, perché vietato dalla legge. E ciò sia per i battezzati che i non battezzati.

In conclusione la posizione espressa dal Vaticano il 9/12/2023 è una limitata deroga al principio del divieto di dispersione delle ceneri e una apertura minimale alla possibilità di conservazione privata di una modica porzione di ceneri. In quest’ultimo caso ancora non applicabile in Italia.

(*) www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20231209_risposta-card-zuppi-ceneri_it.html
(*1) www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_it.html
 
Daniele Fogli

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