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Presentato in Senato un Disegno di Legge

Disciplina delle Attività Funerarie 2/3

  1. Combattere il malaffare e, al tempo stesso, garantire le famiglie in lutto e l’attività regolare degli operatori funebri aggiornando, in modo contestuale e coordinato, il trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali con norme che comportino:l’allineamento delle aliquote IVA dell’intero settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla natura del soggetto, al livello più basso tra quelli consentiti come aliquota ridotta (e cioè attualmente al 10%) e ciò per combattere i diffusi fenomeni di evasione; un incentivo per le famiglie a diventare alleati dello Stato e non degli operatori irregolari potendo contare su una detraibilità delle spese funebri e cimiteriali realistica e non figurativa.
    Non si tratta di richiamare astrattamente il principio di legalità, ma l’immediato effetto di queste innovazioni sarebbe quello di ridurre gli scambi di somme “in nero”, impedendo così agli operatori funebri senza scrupoli di assicurarsi una provvista monetaria funzionale al procacciamento dei funerali.
  2. Regolare in modo omogeneo sul territorio nazionale le scelte di cremazione, divenuta una pratica in impetuosa crescita nell’ultimo decennio in molte zone del Paese, mentre molte altre lamentano la carenza di impianti provocando disagi alle famiglie che devono spostare i propri cari per centinaia di chilometri.
  3. Riportare ad una disciplina organica il complesso di norme per gestire i cimiteri e risanarne la gestione economico finanziaria mediante l’applicazione di principi contabili che impongano l’accantonamento di proventi per le obbligazioni contratte per il futuro e modalità di determinazione di tariffe più realistiche rispetto ai costi di funzionamento. Il comparto cimiteriale ha una componente di servizi offerti che ha natura di servizi indivisibili e conseguentemente ha titolo alla compartecipazione del gettito TASI. La conduzione di aree cimiteriali storiche, dalle quali non è più possibile ricavare proventi dall’operatività ordinaria, deve essere considerata servizio indivisibile ed in quanto tale partecipare al riparto del gettito della TASI con una aliquota percentuale predeterminata.
  4. Prefigurare la costituzione di imprese a capitale misto pubblico/privato che possano vedere il concorso dei lavoratori del settore o di altri soggetti privati. È facile prevedere che le restrizioni finanziarie in cui si dibatte il sistema pubblico porteranno di qui a poco alla dismissione anche delle migliori esperienze gestionali funebri e cimiteriali. Ciò lascerebbe un vuoto pericoloso poiché l’esperienza ha dimostrato che ove sono presenti imprese pubbliche sono contenuti il livello di malaffare e l’evasione fiscale. Con le norme che si propongono sarebbe possibile consentire, in modo trasparente, che il capitale pubblico da totalitario passi, nel tempo, a minoritario e in taluni casi sparisca per far posto, secondo principi di sussidiarietà e di concorrenzialità, a quello dei lavoratori o delle popolazioni locali.
  5. Superare in maniera organica l’attuale quadro normativo, frammentato in norme statali, regionali, comunali e talvolta norme internazionali, tramite l’emanazione, in tempi contenuti, di una regolamentazione statale di dettaglio che possa servire come indirizzo certo per una coerente produzione di disposizioni attuative e di buone pratiche da parte dei livelli di governo locale.
  6. Assoggettare tutta la produzione di atti, provvedimenti, modulistiche del settore all’osservanza delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Il testo del disegno di legge si compone di cinque titoli, di cui uno con tre capi, per complessivi ventiquattro articoli.
Titolo I – Finalità e definizioni.
Con l’articolo 1 (Finalità e campo di applicazione) sono definiti il perimetro delle attività e funzioni disciplinate dalla legge in un contesto di riordino del ruolo dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali.
Con l’articolo 2 (Definizioni) si introducono nozioni univoche per le attività funerarie al fine di un loro omogeneo esercizio nell’ambito del Paese.

Titolo II – Disciplina dell’attività funebre
.
Con l’articolo 3 (Dell’impresa funebre) le attività funebri sono qualificate come attività economiche da svolgere secondo principi di concorrenza nel mercato in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Secondo questi principi, alla libertà dell’impresa di fissare i prezzi delle proprie forniture e dei propri servizi, fanno da contraltare tanto l’individuazione di strumenti di regolazione generale tramite i quali sono assicurati efficacemente agli utenti i necessari diritti all’informazione, quanto norme di separazione societaria che impediscano a soggetti economici di esercitare distorsive posizioni di dominio o di controllo negli ambiti paralleli alle attività funebri.
Con l’articolo 4 (Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) vengono regolamentati i perimetri di azione dei diversi soggetti che concorrono alle attività funebri, tanto nella forma primaria dell’impresa funebre quanto in altre configurazioni ad essa sussidiarie quali quelle dell’agenzia funebre e del centro servizi funebri, dei quali vengono definiti i requisiti strutturali minimali.
Con l’articolo 5 (Requisiti del personale dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) vengono fissati requisiti morali, qualitativi e di competenza professionale per i soggetti che partecipano alle attività funebri ai fini di tutela dei principi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia delle famiglie in lutto.
Con l’articolo 6 (Mandato) vengono definiti requisiti imprescindibili di trasparenza e di informazione per il libero ed informato esercizio del diritto di scelta delle famiglie. Nello stesso tempo viene fatto divieto che possano svolgersi transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l’immediatezza dell’evento, chi ha necessità di avvalersi di prestazioni funebri possa trovarsi in una condizione di oggettiva riduzione della proprie facoltà di discernimento. Sono altresì contrastati e repressi i cosiddetti “abusi di marchio”, in funzione di maggiori tutela e trasparenza del mercato attraverso una individuazione abbastanza precisa dei titoli di qualificazione all’esterno (carta intestata, biglietti da visita, inserzioni pubblicitarie, ...), ed il procacciamento di servizi funebri.
Con l’articolo 7 (Trasporti funebri) sono disciplinati i trasporti dei defunti anche immediatamente dopo il decesso e, per superare le attuali farraginosità burocratiche, sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all’autorità sanitaria intervenuta nell’occasione.
Con l’articolo 8 (Case Funerarie, sale del commiato e servizi mortuari) è definito un contesto unitario di riferimento all’esercizio di strutture di accoglienza temporanea di defunti che sono state variamente e, a volte, contraddittoriamente regolamentate da molte regioni.
Con l’articolo 9 (Tanatoprassi), sulla scorta delle esperienze maturate in contesti europei, si introduce nell’ordinamento mortuario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano una esposizione meno dolorosa per i familiari. Si rimanda ad un ulteriore provvedimento l’emanazione delle concrete specifiche tecniche e di professionalità degli operatori incaricati.
[continua]



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