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Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai

Con l’incremento della cremazione si assiste di pari passo ad un aumento delle questioni e dei timori legati a questa pratica e a discutibili (ameno per ora) proposte alternative.

Col sobrio articolato che potrete leggere in calce, alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato alla Camera un progetto di legge per introdurre in Italia la cremazione “fredda” da renderla preferibile a quella “calda” (ossia a quella condotta con i metodi tradizionali). In questo modo le polveri derivanti dal processo di cremazione fredda verrebbero equiparate alle ceneri provenienti dalla cremazione calda.

Già su qualche numero addietro di Oltre Magazine si era data notizia di cosa si intendesse per cremazione fredda. Vista la presa di posizione politica che emerge dal partito di maggioranza relativa del governo giallo-verde, conviene tornare sull’argomento, approfondendolo.

Fino all’anno passato non risultavano in Italia posizioni politiche, o meglio partitiche, sui crematori. Stando ai testi dei PDL presentati in Parlamento o degli emendamenti nella fase di discussione al Senato dell’AS1611 e abbinati, l’attenzione era posta più sulle procedure autorizzatorie per la cremazione che sulla installazione di crematori. Il disinteresse sia governativo che parlamentare è stato per anni rilevante, tanto da lasciare inattuato un disposto della L. 130/2001, che dava un termine breve (tre mesi nel 2001) per emanare norme statali “per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione”. Poi, complice anche la corsa selvaggia alla realizzazione di nuovi crematori in Comuni sperduti del nostro Stivale, attuata con tecniche da “pesca a strascico”, ha preso vigore un movimento dal basso che possiamo definire NO CREM, analogo al NO TAP e al NO TAV, fortemente appoggiato dal M5S che, è il caso di dire, localmente si è spesso preoccupato di attizzare il fuoco del malcontento. E ultimamente, in Veneto, sono comparsi segni preoccupanti di una iper-regolazione del sistema dei crematori, che tutto si può dire tranne che siano elementi riconducibili ad una pianificazione della loro installazione.

Complice il periodo estivo, ho pensato di effettuare una ricerca sul web con le parole chiave “M5S”, “crematorio”: emerge una mole considerevole di prese di posizione contrarie a nuovi insediamenti, dirette o di appoggio del M5S a contestazioni per nuove installazioni di crematori. C’è chi ha contato che sono oltre 50 i comitati NO CREM sorti in Italia!
Così può diventare interessante non solo per gli studiosi della cremazione, ma anche per i lettori di questa rivista, valutare la proposta di legge AC83 a prima firma dell’On. Alberto Zolezzi (M5S), che vorrebbe introdurre e privilegiare la cremazione fredda, cioè la forma di trattamento di un cadavere nota anche come cryomation.
La cryomation è un processo che attraverso l’utilizzo della tecnica del freddo attua la liofilizzazione di un cadavere (introdotto con una bara particolare ben diversa dalle usuali) trasformandolo in un corpo secco, solido e fragile. Difatti il cadavere viene raffreddato con azoto liquido a – 196°C. Successivamente, con l’utilizzo di vibrazioni indotte da apposite apparecchiature e/o con sottoposizione a pressioni controllate, si sfrutta tale fragilità per ridurre il corpo in frammenti o in polvere. Come per la cremazione tradizionale la riduzione in ceneri deriva dalla preventiva separazione da protesi e altri residui metallici e dalla riduzione volumetrica dei frammenti con l’uso di apposite macchine.
Secondo Elisabeth Keijzer (Università di Groningen, Olanda), nella pubblicazione Environmental impact of funerals Life cycle assessments of activities after life del 2011, afferma che “… il processo di cryomation non è ancora pienamente operativo, anche se in via sperimentale tutti i vari passaggi sono stati testati. Tuttavia, non sono ancora stati testati sugli esseri umani, ma solo sulle carcasse di suini e non esiste al momento un cryomator funzionante”. Dal 2011 ad oggi non ci risultano cambiamenti o nuove installazioni. Sempre la stessa studiosa chiarisce che “un punto attualmente sottovalutato è che la cryomation standard riduce il corpo a un terzo del suo peso originale” (contro il meno del 4% della cremazione tradizionale), aggiungendo comunque che “gli inventori di questa tecnica hanno sviluppato un processo aggiuntivo che viene dichiarato ridurre ulteriormente i resti di un altro 30%”. Possiamo così stimare che con l’applicazione di questo ulteriore processo un corpo si riduca attorno al 20% del suo peso iniziale: se ad esempio un defunto pesasse 65 Kg, i resti del suo corpo avranno un peso di 13 Kg. A questo occorre aggiungere circa un terzo del peso iniziale della bara: in totale, quindi, stiamo parlando di un peso che oscilla dai 20 ai 30 Kg. (la variabilità dipende ovviamente anche dal cofano) di “prodotti” derivati da questo processo, per ogni operazione svolta. La durata del procedimento di cryomation si può stimare, mancando riscontri reali, in circa 4 ore, contro 1,5 della cremazione calda.

Valutando la diffusione dei tre processi noti di cremazione (calda, liquida e fredda) possiamo osservare che:
  1. La cremazione calda (intesa come la riduzione di un corpo umano in ceneri) è la metodologia più diffusa al mondo per il trattamento dei cadaveri, in costante crescita, che si avvale di una tecnologia matura  e con un livello di inquinamento conosciuto e controllato, sottoposto a limiti nella maggior parte del Paesi del mondo, ivi compresa l’Italia. Gli impianti di cremazione nel mondo sono dell’ordine delle diverse migliaia di unità e nella UE di oltre le mille unità. In Italia gli impianti sono stimati oltre i 75 (con una media di 2-3 nuove strutture che si aggiungono ogni anno).
  2. La cremazione liquida o resomation (intesa come riduzione in polvere di un corpo umano per effetto di idrolisi alcalina) è una tecnologia recente, che ha circa una ventina di applicazioni soprattutto negli USA. Non è legalmente possibile applicarla con l’attuale legislazione italiana.
  3. La cremazione fredda o cryomation (intesa come riduzione in polvere attraverso liofilizzazione di un corpo umano con trattamenti freddi e successivamente con processi di vibrazione, compattazione e separazione) è una prospettiva di tecnologia applicabile, ma senza ancora alcuna realizzazione pratica a nostra conoscenza. Nonostante gli sforzi dei sostenitori è ancora un processo da industrializzare e applicare. Non è legalmente possibile applicarla con l’attuale legislazione italiana.
Come si possa pensare di introdurre in Italia la cremazione fredda (unico Paese in Europa in cui lo si pensa) e addirittura considerare di privilegiarla alla cremazione calda, senza nemmeno averla prima sperimentata, è cosa che lascia quanto meno perplessi. È una sorta di atto di fede! Va bene essere aperti al nuovo, ma ogni eccesso è controproducente e, invece di proporre soluzioni fideistiche, sarebbe ben più utile concentrare gli sforzi nel breve e medio termine nella individuazione di specifiche azioni concernenti la cremazione calda.
Piuttosto che opporsi a priori ad essa, è necessaria una azione di controllo e al tempo stesso di rassicurazione circa l’effettiva pericolosità di queste installazioni  (che allo stato è bassa) per le persone e per l’ambiente. E, aggiungo, occorre realizzare precisi piani di coordinamento per la installazione di nuovi crematori secondo linee definite in ambito statale, rifuggendo da localismi esasperati che prevedono impianti di cremazione in comunelli di poche migliaia di abitanti. Inoltre, per non sprecare le limitate risorse è bene che i crematori siano installati prioritariamente in Comuni ad alta densità abitativa (o, il che è lo stesso, ad alta incidenza di mortalità), cioè dove servono.
Se proprio vogliamo valutare soluzioni alternative alla cremazione calda, facciamolo pure, ma previa sperimentazione pluriennale sia per la cremazione liquida che per quella fredda, in un ambiente controllato e con specifiche verifiche attuate da un organo indipendente e tecnicamente preparato come l’ISPRA. Qualche cosa di profondamente diverso dall’inventarsi strane scorciatoie legislative innovative che buttano a mare ciò che già funziona e bene.
 
Daniele Fogli



PROPOSTA DI LEGGE AC83 d’iniziativa dell’On. Alberto Zolezzi ed altri (M5S) Modifiche all’articolo 411 del codice penale e alla legge 30 marzo 2001, n. 130, concernenti la disciplina della pratica funeraria della cremazione a freddo

Art. 1 (Modifica all’articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle polveri».

Art. 2 (Introduzione dell’articolo 1-bis della legge 30 marzo 2001, n. 130)
1. Dopo l’articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) cremazione: il metodo o il processo di trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, attraverso l’incenerimento mediante combustione, ossidazione o pirolisi, nonché attraverso processi di trattamento termico a basse temperature, quali la cremazione a freddo, con produzione di polveri;
b) cremazione a freddo: il processo di trattamento a basse temperature e di frantumazione del cadavere, di resti mortali o di ossa umane;
c) polveri: i residui della cremazione a freddo o di altri metodi o processi di trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, diversi dall’incenerimento;
d) crematori: gli impianti comprensivi di qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinati al trattamento di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane attraverso la cremazione»
.

Art. 3 (Modifica all’articolo 411 del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale, dopo la parola: «ceneri», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o polveri».

Art. 4 (Applicazione alle polveri del regolamento di polizia mortuaria,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, relative alla raccolta, al deposito, alla conservazione, al trasporto e alla dispersione delle ceneri, si applicano anche alle polveri definite ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge.

Art. 5 (Modifica all’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei piani regionali di coordinamento di cui al comma 1 sono individuati specifici criteri e condizioni per l’approvazione e per la realizzazione di progetti che tengano conto degli impatti cumulativi e che riducano al minimo l’emissione degli inquinanti applicando le migliori tecniche disponibili e privilegiando tecniche emergenti alternative alla cremazione mediante combustione che garantiscano un più elevato livello di protezione dell’ambiente.
1-ter. L’autorità competente provvede ad assicurare la partecipazione del pubblico alla redazione e all’approvazione del piano regionale di coordinamento, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti web istituzionali».


Art. 6 (Modifica all’articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:
«1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici e ambientali».

Art. 7 (Modifica all’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130)
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: «delle bare per la cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei manufatti idonei per la cremazione, aggiornate con la medesima procedura in considerazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative che assicurino un più elevato livello di protezione dell’ambiente».


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