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Concessioni cimiteriali: quali sono i limiti?

Quando viene a mancare un parente il primo sentimento è il lutto, poi si pensa al funerale. Ma cosa accade dopo le esequie?

Il funerale, il lutto, il saluto ai propri cari. Ma prima di poter riposare in pace, i nostri defunti devono ancora attraversare l’ultimo passo della burocrazia mortale. Cosa accade “dopo le esequie”, per citare un famoso libro di Agatha Christie?

Le opzioni tra cui scegliere per il riposo eterno dei nostri cari sono tante: il defunto può essere tumulato all’interno di uno spazio libero cimiteriale o in una cappella di famiglia; oppure può essere cremato e in questo caso può essere sistemato all’interno di un loculo libero al cimitero o restituito in un’urna alla famiglia.

Nel caso le sue volontà siano quelle di essere inumato o custodito in un loculo al cimitero ecco che si va incontro alla legge che riguarda la polizia mortuaria e le concessioni cimiteriali. Vediamo come.

Limiti e prerogative

Quando si parla di polizia mortuaria, come abbiamo accennato, interviene inevitabilmente la domanda sui limiti e le prerogative dell’uso privato di spazi interni al cimitero. Ovvero:
per quanto tempo è possibile “affittare” uno spazio nel terreno o un loculo cimiteriale per il defunto? Dopo quanti anni la salma verrà esumata e lo spazio affittato tornerà a disposizione del cimitero per altri defunti? Per quanto tempo si può rinnovare la concessione?

Il regime che disciplina questo peculiare diritto è quello delle concessioni cimiteriali, ovverosia, del “prestito” di un diritto proprio dell’ente pubblico (la proprietà dei cimiteri è parte del demanio necessario 832 codice civile), ad un altro soggetto, privato, sia esso persona fisica od ente: affinché questi ivi destini il proprio sepolcro per sé o per i suoi parenti e affini.

Partiamo nell’analisi, sancendo il principio di appartenenza univoca della proprietà del cimitero al pubblico. Questo riveste, ontologicamente, una funzione pubblica. La concessione in particolare è un diritto del privato in deroga al diritto del pubblico. Esso basa la sua regolamentazione fin già nell’articolo 100 del R. d. n. 448/1892, il quale, istituendo le concessioni cimiteriali, ne creava il doppio macro genus, definendo il limite temporale delle medesime, che potevano essere a tempo determinato ovvero perpetue.

Come è cambiata la disciplina

La disciplina del diritto ad “affittare” uno spazio cimiteriale è poi nel tempo mutata, passando attraverso il R.D. 1800 del 1942, e quindi attraverso la formulazione del D.P.R. 803/1975 ed, infine, del D.P.R. 285/1990 creando con quest’ultime due la disposizione circa la possibilità di istituire esclusivamente concessioni cimiteriali a tempo determinato.

Tuttavia la norma non aveva allora alcun effetto retroattivo, dando il via a due regimi diversi di concessione. Infatti, sebbene teorizzare che la concessione di un diritto per un tempo perpetuo possa sembrare una stortura, dato che il titolare concedente conserva l’intera prerogativa su di esso per sempre, così non era agli occhi del legislatore del 1800. I riflessi di questa stortura ancora oggi sono mantenuti vivi nel nostro ordinamento. Ne è pietra miliare in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4530. Per l’interpretazione dei giudici di Palazzo Spada, infatti, non si può comprimere la concessione ottenuta illo tempore ed il comune di conseguenza non può porre fine a tale rapporto, benché la normativa attuale disciplini diversamente.
Il diritto istituito ante 1975 nella sua forma perpetua è concesso quindi a divinis e non può essere in alcun modo terminato da parte dell’ente pubblico. C’è però una deroga a questa concessione illo tempore: l’unico caso derogato è quello della soppressione del cimitero.

In tal senso il combinato disposto delle norme di cui all’art. 92 e 98 del D.P.R. 285/1990, fatta eccezione nel caso di necessità ed urgenza di spazi all’interno del cimitero (di cui all’articolo 92), riporta che il motivo valido per il quale si possa porre un termine alle concessioni perpetue è la soppressione del cimitero stesso. In questo caso tali concessioni perpetue vengono commutate in concessioni a tempo più lungo di 99 anni in un nuovo cimitero.

Il diritto, avendo poi dei chiari risvolti pubblici, è compresso da obblighi di vario genere e con limiti, che gravano come una spada di Damocle sull’organizzazione cimiteriale, così come disciplinato nell’ultimo regolamento di polizia cimiteriale. Ne è un esempio lampante il limite di utilizzo del diritto alla sola sepoltura dei concessionari e dei suoi familiari, autorizzati e conviventi (art 93), ma si potrebbe qui elencare le innumerevoli sfaccettature locali che i diritti assumono, dato che spesso ogni comune delinea la sua politica circa i regolamenti di polizia mortuaria.

La disponibilità quindi dei diritti connessi alla concessione è limitata, sia nella forma ontologica di transitorietà del diritto, sia nel confine normativo che gli viene dato creando così un rapporto tra il pubblico ed il privato, che come spesso accade in Italia, ha una forma profondamente commistiva che lega le due parti a doppio filo anche nel riposo eterno.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero

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