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Qual è il destino che possiamo riservare alle ceneri dei nostri defunti? Che cosa prevedono le normative a riguardo?


Con la diffusione sempre più rilevante anche nel nostro Paese della pratica della cremazione, si aprono scenari inediti che riguardano la destinazione delle ceneri. Riteniamo pertanto utile soffermarci ancora una volta sull’argomento per esprimere in modo chiaro e conciso quello che la legislazione italiana consente o vieta di fare con le ceneri dei nostri cari defunti.

Il fenomeno di affidamento e dispersione delle ceneri è oramai, come accennato, conosciuto e scelto da molti italiani, tuttavia si nota una certa propensione a declinarlo in versioni a dir poco innovative: dalla dispersione sulla luna, alla  trasformazione in diamanti (un diamante è per sempre, d’altro canto!), alle urne di piccola dimensione per poter distribuirne un po’ tra i parenti.
      
Ma che cosa prevede la normativa italiana a riguardo? Ebbene, l’art. 3, L. 30.3.2001 n. 130 recita: la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati”.
Quanto all’affidamento delle ceneri (d.p.r. 285/1990 art. 92, co. 4 e ss.) le primarie esigenze sono quelle di tutelarle dalla profanazione  e di poter reperire, al momento dell’affido, sufficienti informazioni rese dall’affidante che consentano all’Ente di controllare la effettiva destinazione dell’urna e, nel tempo, garantirne la destinazione. In altre parole che la stessa non vada dispersa. La ratio è intuitiva: là dove le ceneri vengano deposte presso una struttura cimiteriale, quest’ultima è ontologicamente predisposta per garantire la sicurezza e la continuità dell’affidamento. Diversamente, l’affido privato comporta da un lato che l’urna venga collocata in uno spazio non originariamente a ciò predisposto, inoltre, nella vita del singolo affidatario diverse possono essere le motivazioni che portano l’urna cineraria ad essere “spostata” (trasferimento) o abbandonata a sé stessa (decesso dell’affidatario). I regolamenti regionali e comunali integrano tale disposizione con ulteriori precisazioni.
Senza dilungarci troppo sulle normative relative all’affido e alla dispersione che sono già state trattate in articoli precedenti, si possono analizzare ulteriori aspetti peculiari.Primo fra tutti, le ceneri non sono divisibili, contrariamente a quanto avviene, ad esempio, negli Stati Uniti. Pertanto non è possibile ripartire i resti del proprio caro in piccole urne da diversificare tra parenti: la condotta, se integrata, è penalmente rilevante.

Secondo le leggi oggi vigenti, come abbiamo visto, le ceneri possono essere disperse, ma non usate nè modificate, quindi la trasformazione in diamanti o in altri oggetti in  Italia non può avvenire; ecco perchè coloro che vogliono realizzare tale "progetto" debbono necessariamente fare un viaggio extra confini.

Ritornando alla dispersione, via libera invece allo spargimento in aree naturali, sulla base dei regolamenti comunali ed in aree private. In queste ultime, tuttavia, la dispersione è lecita ove avvenga al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari e purché non se ne faccia oggetto di lucro.

A questo punto è lecito domandarsi cosa intenda il legislatore per "centro abitato". Tecnicamente, in materia urbanistica, il "centro abitato" è inteso come l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e fine. Quindi divieto per lo spargimento nel giardino di casa, ma paradossalmente la possibilità di farlo al di fuori dal centro abitato si potrebbe estendere… anche alla luna! In realtà occorre distinguere, da approfondimenti effettuati allo stato, che si potrebbero "lanciare" mediante bussolotti le ceneri sulla superfice lunare o in orbita. In questo secondo caso i resti rimarrebbero lì per qualche tempo per poi ricadere sulla terra, bruciati dall’atmosfera.

Semaforo rosso, invece, alle dispersioni non solo non autorizzate ma a quelle in contrasto con le modalità indicate dal defunto. Oltre che profilare un illecito amministrativo, queste hanno conseguenze anche di natura penale. Invero, l’art. 411 c.p. sancisce che “... la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911,00”.

Insomma, per quanto l’attualità ci presenti varie opportunità anche in questo campo, il legislatore richiama l’importanza su di un punto, cioè la volontà del defunto: se indicata deve essere rispettata.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero


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