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Sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande

Nuova disciplina fiscale per i professionisti
(seconda parte)

Riepilogheremo questo mese le novità fiscali introdotte dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande con riferimento alle imprese.

IMPOSTE INDIRETTE
Secondo il nuovo orientamento legislativo, l'Iva sulle prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande è detraibile qualora tali spese risultino inerenti l'attività di impresa. Se la prestazione non è inerente, l'Iva non è detraibile. Si ricorda che, prima del citato intervento normativo, l'Iva in oggetto era sempre considerata indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e).
Se la prestazione è inerente l'attività svolta, possono verificarsi le seguenti possibili situazioni che impongono ciascuna un diverso trattamento fiscale:
1) nel caso in cui la prestazione alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande configuri una spesa di pubblicità, ovvero sia diretta a reclamizzare un determinato prodotto con lo scopo di incrementare direttamente o indirettamente le vendite, l'Iva è comunque detraibile al 100%. È il caso di pranzi con clienti della società per cui è possibile individuare facilmente una stretta correlazione della spesa sostenuta con i ricavi conseguenti a tale rapporto contrattuale;
2) nel caso in cui la prestazione alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande configuri una spesa di rappresentanza, ovvero sia diretta ad offrire una immagine positiva della propria attività e/o a promuovere o consolidare il proprio prestigio, l'Iva è indetraibile;
3) se la prestazione è usufruita da un dipendente o collaboratore/amministratore in trasferta, l'Iva è detraibile al 100%;4) nel caso servizio di mensa aziendale o al servizio sostitutivo di mensa aziendale l'Iva rimane detraibile al 100% (come in precedenza), mentre diventa detraibile al 100% l'Iva relativa ai buoni pasto (che, in precedenza, non era detraibile).

Si riporta di seguito un riepilogo dei casi su esposti.

tipologia

detraibilità iva

prestazioni e somministrazioni NON inerenti l'attività svolta

non detraibile

prestazioni e somministrazioni inerenti

spese di pubblicità

100%

spese di rappresentanza

non detraibile

dipendenti o collaboratori in trasferta

100%

servizio di mensa aziendale; buoni pasto ai dipendenti; servizi sostitutivi di mensa aziendale

100%


ADEMPIMENTI
- ai fini della detrazione dell'Iva sulle prestazioni in oggetto è necessaria la fattura, mentre non sono validi lo scontrino fiscale (anche integrato con le generalità del cliente) o la ricevuta fiscale. La richiesta della fattura deve avvenire nel momento in cui la prestazione è fornita (e non successivamente);
- se la prestazione è usufruita da un soggetto diverso dal committente del servizio (ad esempio  dal dipendente o collaboratore in trasferta), la fattura deve essere cointestata ad entrambi i soggetti; in tal caso, la fattura - inclusa nel piè di lista che il dipendente o il collaboratore all'uopo predisporranno - verrà registrata nel registro Iva acquisti. Nel caso di intestazione esclusiva in capo al dipendente/collaboratore, l'Iva non potrà essere detratta;
- è possibile registrare le fatture cumulativamente se l'importo (imponibile) delle stesse non è superiore a Euro 154,94.
Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dall'1 settembre 2008 (per "effettuate" si intende il momento di pagamento o, se precedente, il momento di emissione della fattura).

IMPOSTE INDIRETTE
La regola generale prevede la deducibilità delle spese in oggetto nella misura del 75%. Tuttavia, come già specificato in materia di Iva, anche in tema di imposte dirette il trattamento dei costi in oggetto, posta la loro inerenza con l'attività dell'impresa, segue regole diverse a seconda della specifica riclassificazione dei medesimi:
1) spese di pubblicità: deducibili nella misura del 75%;
2) spese di rappresentanza: deducibili nella misura del 100% del costo sostenuto; occorre, tuttavia, verificare l'esatta riclassificazione delle prestazioni in oggetto nella categoria delle spese di rappresentanza, verifica da effettuare coerentemente con quanto stabilito dall'emanando decreto in materia di spese di rappresentanza, attualmente pubblicato solo in bozza. Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha sancito l'integrale deducibilità delle spese di rappresentanza nell'anno in cui sono sostenute, all'interno, però, di precisi tetti stabiliti proporzionalmente ai ricavi e proventi d'esercizio (anche in questo caso la definizione precisa è contenuta nell'emanando decreto attualmente disponibile solo in bozza);
3) servizio di mensa aziendale, buoni pasto ai dipendenti, servizi sostitutivi di mensa aziendale: è dubbio il trattamento fiscale (75% in applicazione della nuova disposizione oppure deducibilità al 100% in quanto costo del lavoro);
4) spese per dipendenti e collaboratori dell'impresa in trasferta di lavoro: occorre effettuare la seguente distinzione: a) per trasferte nel territorio del Comune sede dell'attività d'impresa, tali spese sono deducibili al 100%, senza limiti di spesa; b) per trasferte fuori dal Comune in cui viene svolta l'attività d'impresa, tali spese sono deducibili al 100%, ma nel limite giornaliero di spesa di Euro 180,76 per le trasferte in Italia e di Euro 258,23 per le trasferte all'estero. La disposizione si applica anche alle spese sostenute dall'amministratore nel caso in cui questi sia fiscalmente assimilato ai lavoratori dipendenti e percepisca un compenso dichiarato nel modello CUD (pertanto, tale regola non vale per gli amministratori liberi professionisti).

Si riporta di seguito uno schema dei casi disciplinati dall'ordinamento.


tipologia

deducibilità

prestazioni e somministrazioni NON inerenti l'attività svolta

non deducibile

prestazioni e somministrazioni inerenti

spese di pubblicità

75%

spese di rappresentanza

100%

servizio di mensa aziendale, buoni pasto ai dipendenti, servizi sostitutivi di mensa aziendale

75% o 100% come costo del lavoro

spese per dipendenti e collaboratori in trasferta nel Comune sede dell'attività

100% senza alcun limite

spese per dipendenti e collaboratori in trasferta fuori dal Comune sede dell'attività

100% con limite giornaliero di Euro 180,76 o di Euro 258,23


Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e quindi, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, esse troveranno per la prima volta applicazione in sede di dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2010 per l'anno 2009. Secondo tale norma, inoltre, gli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta devono essere determinati applicando le nuove regole.

 
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