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Sul divieto di compensazione dei crediti

Linea dura del fisco

A partire dal 1 gennaio 2011 è scattata l’impossibilità di compensare i propri crediti erariali (ad esempio crediti Iva, Irpef, Ires) se si hanno a proprio carico cartelle di pagamento scadute per importi complessivi superiori a 1.500 Euro.
Attraverso la manovra correttiva il governo ha introdotto novità che limitano di fatto l’utilizzo dei crediti che il contribuente vanta nei confronti dell’erario; nel dettaglio, la norma introdotta impedisce di utilizzare i propri crediti d’imposta nel caso in cui ci siano ruoli di pagamento scaduti e non pagati superiori a 1.500 Euro, comprensivi di oneri accessori, ovvero interessi e sanzioni. È da sottolineare che la disciplina si applica solo alle imposte erariali (Iva, Irpef, Ires,...) e sono esclusi i tributi locali come Ici e Tarsu, i contributi previdenziali Inps, i premi Inail e i ruoli che possono derivare da violazione del codice della strada. Non concorrono alla formazione dei 1.500 Euro tutte quelle cartelle di pagamento per cui i contribuenti hanno ottenuto la sospensione o la rateazione del debito.
La previgente normativa consentiva al contribuente di compensare con crediti disponibili gli importi da versare con il modello F24, anche se il contribuente aveva, oltre a quelli compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo. Nel caso in cui vengano compensati crediti anche in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 Euro, si applicherà una sanzione amministrativa del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Ad esempio, consideriamo un contribuente con un credito Iva compensabile di 15.000 Euro e debiti iscritti a ruolo e non pagati per 6.000 Euro: secondo la nuova normativa il contribuente non può utilizzare in compensazione i 15.000 fino a quando non ha pagato il debito dei 6000 Euro. Nel caso in cui il contribuente decida lo stesso di utilizzare i suoi crediti in compensazione, gli verrà notificata un’ulteriore sanzione di 3.000 Euro, pari al 50% dei 6.000 Euro di debiti iscritti a ruolo e non pagati.
Al fine di agevolare il pagamento dei ruoli scaduti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “ruol” che permette di compensare, con l’utilizzo del modello F24, i ruoli scaduti tramite i crediti erariali posseduti. Secondo le disposizioni attuative sarà possibile pagare i ruoli anche parzialmente, ma solo previa autorizzazione dell’agente di riscossione. Infatti in caso di compensazioni “parziali”, ossia qualora il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente deve comunicare preventivamente le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza di comunicazione, l’imputazione viene decisa direttamente dall’agente a partire dalle rate più remote. Nel caso in cui l’importo versato risulti superiore a quello dovuto, l’agente della riscossione provvede al rimborso solo se esplicitamente richiesto dal contribuente, presentando una apposita istanza. Inoltre, prima di procedere al rimborso, l’agente verifica presso la Pubblica Amministrazione competente l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione.
Alla luce di quanto sopra, è opportuno controllare la propria posizione debitoria nei confronti dell’erario per evitare le ingenti sanzioni dovute ad una errata compensazione dei propri crediti.

 
Claudio Leuzzi


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