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Regole per il trasporto, il sotterramento o l'incenerimento di spoglie di animali domestici

Quando muoiono gli animali da compagnia

Secondo alcune recenti statistiche nel nostro Paese gli animali d’affezione hanno eguagliato il numero degli abitanti attestandosi attorno ai 60 milioni. Fino a qualche decennio fa il rapporto con l’animale (cane, gatto o altro) non era come oggi. Ora l’animale da compagnia è sostanzialmente divenuto una propaggine familiare: ci segue al bar, in trattoria, a passeggio. E anche quando muore è come venisse a mancare un membro della famiglia.
Nella maggior parte dei casi la durata della vita media è limitata a circa tredici anni per il cane e a quindici per il gatto (anche se in lento aumento) e alla loro morte ci troviamo di fronte ad un vero e proprio lutto. Nascono quindi nuovi bisogni. Solo pochi decenni fa ben pochi si prendevano cura della carcassa di un animale: nella maggior parte dei casi veniva sotterrato nel luogo di decesso o abbandonato (sulla strada, sui campi ecc.) e la sua raccolta e il suo smaltimento erano considerati un evento per così dire industriale (incenerimento cumulativo, previa raccolta di un servizio apposito). Le richieste e le possibilità di sepoltura in cimitero per animali erano veramente scarse, se non eccezionali. In questi pochi anni tutto è cambiato: stanno nascendo e si stanno sempre più affermando servizi dedicati al trasporto, alla cremazione o alla sepoltura di animali d’affezione che costituiscono una interfaccia professionale tra il semplice cittadino, a disagio di fronte al lutto per la perdita del proprio animale, la struttura veterinaria (sia questa l’ASL o la rete ambulatoriale veterinaria privata) e chi provvede alla sepoltura.
Nasce così un nuovo mercato funebre: quello per spoglie animali, meno ricco di quello per spoglie umane, ma che può essere un naturale complemento per l’impresario funebre che decida di ampliare le proprie conoscenze e competenze. Per questo motivo è opportuno conoscere ed osservare le regole in materia come da specifiche indicazioni del Ministero della Salute (nota PG 12956 del 03/04/2013):

Regole per il sotterrameno e l'incenerimento

1.
La possibilità di sotterramento di spoglie di animali da compagnia è consentita solo ai privati cittadini e non agli operatori commerciali (negozianti, allevatori) e ai gestori di strutture di ricovero per animali (canili, gattili, rifugi) che devono seguire altre regole.
2. Gli animali morti di piccole dimensioni (pesci, piccoli uccelli, rettili, roditori...), se appartenenti a privati cittadini e in assenza di situazioni epidemiologiche particolari, possono essere sotterrati anche in terreni privati, con l’unica avvertenza di scavare un buco di una certa profondità per evitare che animali carnivori o onnivori possano accedervi. Ovviamente possono essere sotterrati anche in cimitero per animali.
3. Gli altri animali da compagnia (inclusi i cani e i gatti) appartenenti a privati cittadini, sono classificati come materiali di categoria 1 dal Regolamento CE 1069/2009:
  . 3.A il trattamento ordinario è l’avvio a stabilimento autorizzato per il trattamento di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 12, tra cui compare anche l’incenerimento cumulativo come rifiuto.
  . 3.B è possibile, in base alla deroga contenuta nell’art. 19:
- il sotterramento in ambito privato (ad es. il giardino di casa)
- l’incenerimento o il sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, in zone isolate. Cioè la sepoltura in cimitero per animali o l’incenerimento in cosiddetti “crematori per animali”.

È opportuno chiarire che l’incenerimento può avvenire in tre distinti modi:
- Cumulativo ed indistinto: le ceneri dell’animale si mischiano con quelle di altri animali e quindi si tratta di scelta, in genere, di coloro che intendono disinteressarsi delle spoglie mortali;
- Singolo: con l’introduzione di un animale alla volta nel forno e con consegna delle ceneri ben identificate;
- Cumulativo distinto: con l’introduzione nel forno di più animali in scomparti di refrattario distinti, in maniera che sia possibile la raccolta individuale delle ceneri.

Circa le tipologie di sepoltura in cimitero e la relativa durata non vi sono statistiche ufficiali, ma prevalentemente mi risultano permanenze di sepoltura variabili da 5 a 10 anni. La forma di sepoltura più utilizzata è quella in terra (in contenitore biodegradabile, sia di legno o altro materiale); prendono piede anche sepolture di urne cinerarie in cimitero.
Normalmente, essendo le ceneri di un animale una res (cioè una cosa) trattenuta dall’avente titolo e di sua proprietà, egli può farne quello che vuole, visto che non ci sono controindicazioni sanitarie. Quindi può anche tenerne una parte e buttare il resto, trasformarle, mantenerle in casa, in giardino o dove vuole, senza alcuna necessità di autorizzazione, contrariamente alle ceneri umane che in Italia sono tutelate addirittura penalmente dall’art. 411 del codice penale. In realtà sono sempre più frequenti leggi e regolamenti regionali, ma anche comunali, che intervengono in materia e quindi non si esclude che possano essere autorizzate pure sepolture a sistema di tumulazione come per gli umani di spoglie mortali di animali da compagnia.

Regole per il trasporto

Per quanto concerne il trasporto delle spoglie animali, qualora ad effettuarlo sia il proprietario stesso, non viene richiesta alcuna particolare documentazione, salvo i casi di trasporto verso i cimiteri di animali dove si farà riferimento alla certificazione richiesta dal regolamento del cimitero stesso. In genere occorre:
- Autorizzazione del Sindaco al sotterramento;
- Certificato veterinario che attesti le cause della morte dell’animale e che escluda la presenza di patologie che ne impediscano il sotterramento;
- Copia denuncia di decesso dell’animale agli uffici competenti comunali.
Se il trasporto delle spoglie avviene tramite un Operatore commerciale, questo si configura come una vera e propria attività che ricade negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e che richiede la preventiva “registrazione” ai sensi dell’art. 23 del Regolamento stesso. Qualora il trasporto venga effettuato da un’impresa che è già “riconosciuta” o “registrata” ai sensi del medesimo Regolamento (es. impianto incenerimento, impianto magazzinaggio sottoprodotti di o. a.), non è necessario richiedere ulteriore registrazione.
I veicoli o i contenitori delle imprese di trasporto spoglie animali, devono essere opportunamente identificati con targhe inamovibili, riportanti le diciture previste dalle linee guida applicative dei Regolamenti comunitari 1069/2009 e 142/2011, in particolare devono recare un numero che viene assegnato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per la sede operativa della Ditta. Durante il trasporto, come per tutti i sottoprodotti di origine animale, le spoglie devono essere accompagnate da un D.D.T. previsto dal formulario sanitario descritto nelle linee guida citate. Sul veicolo deve essere presente ed esibito, a richiesta degli organi di controllo, il documento di comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL recante la descrizione del veicolo o del contenitore e riportante il numero assegnato. Ogni ditta di trasporto deve dotarsi di uno specifico Registro di carico e scarico su supporto informatico o cartaceo. Tutti gli Operatori commerciali che svolgono attività ricadenti negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, quando non specificamente derogati, figurano in elenchi nazionali con il relativo numero di riconoscimento o di registrazione (approval number) assegnato alla conclusione dell’iter amministrativo.
 
Daniele Fogli


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