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Funerali a prezzo calmierato

Distorsione della concorrenza

Sono lieto di dare il più caloroso benvenuto sulle pagine di Oltre Magazine all’Avvocato Alberto Fachinetti che, da questo mese, sarà responsabile di una nuova rubrica specificatamente dedicata agli aspetti legali del comparto funerario e cimiteriale. Fachinetti ha da tempo maturato significative esperienze ed è certamente uno dei massimi esperti sulla materia operanti nel nostro Paese. Lo ringrazio per la disponibilità dimostrata e gli auguro buon lavoro invitando tutti i lettori a porgergli tramite la rivista quesiti ed interrogazioni ai quali risponderà su Oltre Magazine o in forma privata se avrete inviato i vostri riferimenti anagrafici. cp•
È noto ed è facilmente verificabile che diversi Comuni hanno adottato scelte per le quali offrono ai propri cittadini, indipendentemente dalle relative fasce di reddito, la possibilità di usufruire dei così detti “funerali a prezzo calmierato”. Aldilà dei messaggi ad effetto lanciati dalle Amministrazioni Comunali e tesi a proclamare pretese finalità sociali, è bene sottolineare che l’accordo per adesione sottoscritto con alcune agenzie concretizza una distorsione della concorrenza.
Le onoranze funebri hanno caratteristiche spiccatamente commerciali e il “… relativo esercizio va lasciato al libero mercato …” (Sul punto, fra le innumerevoli, cfr. Consiglio di Stato, Sentenze n. 1323/2007 e n. 7950/2006). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11726 del 6 giugno 2005, ha confermato l’avvenuta abrogazione dell’articolo 1, R.D. n. 2578/1925, nella parte in cui facoltizzava i Comuni ad assumere in regime di privativa il servizio funebre a causa della sua sopravvenuta incompatibilità con l’articolo 22, comma 2, l. n. 142/1990 con conseguente impossibilità di appropriarsi in via esclusiva della gestione del trasporto funebre, estromettendo le imprese private. La Cassazione ha poi dichiarato non più esercitabile da parte dei Comuni il potere di fissazione delle tariffe per le prestazioni in questione, come del resto confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2004. Attualmente, nell’ordinamento non esistono norme di legge che conferiscano alle Amministrazioni locali il potere di effettuare controlli o restrizioni all’interno del mercato in questione. Tanto più che, secondo la Corte di Cassazione, lo stesso potere tariffario, radicato in capo ai Comuni dalla lettera a), comma 1, articolo 16, D.P.R. 285/1990, deve ritenersi non più sussistente una volta cessata la privativa nell’erogazione del servizio.
La liberalizzazione del mercato coinvolge l’intero territorio nazionale prescindendo dalle differenze tra le singole realtà locali e rendendo in ogni caso superflua la stessa configurazione dell’attività economica come servizio pubblico da parte dell’ente territoriale. Gli Enti locali sono tenuti a non distorcere il libero gioco della concorrenza atteso che il loro intervento si porrà come doveroso solo nel caso in cui la produzione concorrenziale si rivelasse insufficiente rispetto agli standard prefissati. Si può comprendere l’importanza della previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 285/1990 che conferisce ai Comuni il potere di fissare in via amministrativa le tariffe per il servizio di trasporto funebre, in assenza di una disciplina generale che delimiti comunque uno spazio di intervento per gli enti locali. Naturalmente il potere tariffario, nel caso del trasporto funebre, deve essere saggiamente esercitato solo laddove se ne avvertisse un effettivo bisogno, ossia nei casi in cui i prezzi del servizio, nonostante la dinamica concorrenziale, continuassero a presentarsi eccessivamente elevati. Ipotesi, quest’ultima, che non riguarda la maggior parte dei Comuni che hanno adottato la politica dei funerali calmierati, atteso che nei relativi mercati operano diverse imprese in grado di soddisfare ampiamente la richiesta in regime di libera concorrenza. Non senza considerare, poi, che il contratto per adesione promosso dai Comuni ben potrebbe concretizzare intesa restrittiva della concorrenza ex articolo 2 L.287/1990 in forza del quale “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. La estesa latitudine della nozione di intesa, atta a ricomprendere tutti quei comportamenti finalizzati a realizzare iniziative comunque idonee ad alterare la libertà di concorrenza, non si esaurisce nel tradizionale concetto civilistico di “accordo”. La nozione, pur ricomprendendo qualsiasi incontro di volontà fissato in un atto di natura negoziale, prescinde dalla funzione e dalla struttura di un negozio bilaterale (nonché dalla espressa previsione di misure di esecuzione, verifiche dei comportamenti e sanzioni in caso di inadempimento rispetto alle condotte concordate), presentandosi quale categoria tipicamente comportamentale anziché formale.
In considerazione di quanto precede, pertanto, la nozione di intesa ben si attaglia anche all’accordo per adesione proposto dai Comuni nell’ambito delle Onoranze Funebri laddove una chiara scelta dell’Ente ha comportato la effettiva sottoscrizione di un contratto con reciproche obbligazioni gravanti sulle parti. Detto e dimostrato che l’accordo per adesione proposto dai Comuni alle agenzie operanti nel settore costituisce intesa rilevante ai sensi della Legge 287/1990, ci concentreremo ora sugli effetti restrittivi della concorrenza che lo stesso comporta. Difatti sono proprio le precise obbligazioni che il Comune assume nel contratto a distorcere la domanda nel settore, pregiudicando così gravemente gli imprenditori non aderenti. Pacifica e documentale è la circostanza che gli accordi prevedano, oggi, per le agenzie aderenti, di svolgere il così detto “funerale standard adulti” per l’importo di circa 1.000,00 Euro, prezzo antiremunerativo e discriminatorio in quanto gli studi di settore regolanti le imprese funebri (cfr Modello TG55U) attribuiscono al servizio medio un costo di oltre 2.500,00 Euro.
La politica del Comune costringe quindi le imprese a operare in perdita. Nondimeno il Comune potrebbe giustificare l’applicazione di tariffe antieconomiche dietro il richiamo a presunte finalità calmieratici dei prezzi, laddove la pratica anticoncorrenziale è comunque configurabile quando conduce al risultato, obiettivamente valutabile nel nostro caso, di alterare gravemente il meccanismo della concorrenza (vedasi Sezione Unica Cassazione Civile n. 5787/1991). Il prezzo in contestazione è altresì discriminatorio per gli imprenditori del settore ingenerando infatti negli utenti, grazie alla pubblicità dell’ente, l’erroneo convincimento che i costi normalmente richiesti ed applicati dal mercato siano troppo elevati. L’accordo in contestazione ha gravissimi effetti distorsivi della concorrenza anche in relazione alla domanda di mercatol addove il Comune, sfruttando gli adempimenti che la legge pone a carico dei familiari di un defunto in occasione del decesso, pubblicizza le sole imprese sottoscrittrici l’accordo mettendo in contatto i cittadini con queste ultime. L’obbligo di presentare la denuncia di morte è quindi occasione per il Comune per fare illegittima pubblicità al servizio calmierato.
 
Avv. Alberto Fachinetti


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