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Rinnovato da ASNAF&AS l’accordo con le organizzazioni sindacali

Il contratto collettivo di lavoro a chiamata

Un contratto collettivo di lavoro a tutti gli effetti per i lavoratori delle Imprese esercenti attività di assistenza alla persona, attività cimiteriali e attività funebri. Contratti a “chiamata intermittente a tempo indeterminato” o “part-time partendo dalle 12 ore settimanali” sono quelli proposti da Asnaf&AS (Associazione Nazionale Attività Funebre ed Assistenziale) che ha rinnovato l’accordo con le organizzazioni sindacali di categoria anche per il triennio 2012/2014. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Dopo la definitiva esclusione dei contratti relativi alle prestazioni di servizi, i cosiddetti Co.Co.Co. (Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa), nel 2004 ci siamo impegnati a voler proporre un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore delle estreme onoranze. La necessità scaturiva, ovviamente, dall’immediata impossibilità di proseguire nell’attività di “esecutori” per le imprese funebri di servizi per la movimentazione e per il trasferimento del feretro. Questa operazione portava a due soluzioni possibili: chiudere i battenti o fare delle assunzioni con tipologie diverse di contratto che avrebbero comportato oneri eccessivi con conseguenti ripercussioni sui costi del funerale. Questo discorso valeva non solo per le imprese operanti nel settore con personale assunto con contratti Co.Co.Co., ma anche per i centri servizi fornitori delle prestazioni sopra riportate.
Fin dall’inizio abbiamo pensato di concepire un C.C.N.L. riservato ai “Servizi alla persona”, perché convinti di poter rientrare in questa classificazione sia per la tipologia delle prestazioni che per i lavori eseguiti (paragonabili più a prestazioni paramediche che al mero trattamento di trasporto salme). Sì, paramediche, anche se potrebbe sembrare una parola impropria. Ad avvalorare la nostra tesi sono stati due importanti pronunciamenti: l’Istat, nel 2007, si esprime con il codice ATECO e classifica le pompe funebri e le attività connesse proprio sotto la categoria “Servizi alla persona”; il 26 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 59 che, a seguito di una Direttiva Europea, specifica (articolo 6) che “non costituiscono servizi di trasporto quelli di quattro categorie” fra le quali, alla lettera D, compaiono le “pompe funebri”.
Non ci sono dubbi: abbiamo pienamente indovinato a formulare un contratto collettivo riservato ai servizi alla persona. E non potrebbe essere diversamente, considerato che anche nella nomenclatura delle materie di insegnamento nei corsi di formazione si parla di “possedere come requisiti”, al fine di poter svolgere l’attività funebre, “oltre al titolo di studio di primo o secondo grado, in base al diploma da ottenere e alle altre nozioni di carattere commerciale, amministrativo, di negoziazione, di psicologia sociale, di rapporti di lavoro, tecnica di accoglienza ed assistenza Clienti, di comunicazione empatica, di tecniche con le ASL, riconoscimento del cadavere, nozioni igienico-sanitarie e sul trattamento delle salme, di applicazione delle procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiale ed attrezzature, applicazione di prevenzione sanitaria […]” e altro ancora.
Una volta stabilita la classificazione abbiamo cercato di creare un contratto ad hoc, in grado di utilizzare tutti gli strumenti che la Legge Biagi ha messo a disposizione per tentare di applicare un qualcosa di veramente interessante al settore funebre: il lavoro “a chiamata intermittente a tempo indeterminato” oppure il “part-time partendo dalle 12 ore settimanali”. Il lavoro a chiamata è stato subito recepito dalle imprese funebri più avvedute: abbiamo così messo dei paletti in accordo con le organizzazioni sindacali, come ad esempio la necessità di avere almeno dai 4 ai 6 dipendenti fissi, in modo che l’utilizzo di questa possibilità a chiamata non contribuisse a creare lavoratori cosiddetti “precari”. Certo, a quei tempi, ad altri organismi la situazione non era gradita, anche se oggi le stesse Organizzazioni stanno cercando di inserire il lavoro a chiamata nel proprio contratto pur se in maniera difforme dalla nostra proposta (si possono assumere uno o più dipendenti a chiamata senza alcun obbligo di assunzione dei fissi da noi richiesti! L’unico vincolo è quello di utilizzare personale sotto i 24 anni oppure superiore ai 55, ma poiché difficilmente si trovano giovani che scelgono di fare questo lavoro, ci si rifugia ancora dai nonni che altro non sono che i soliti pensionati sempre criticati, ma sempre utilizzati).
È giusto invece segnalare che nel nostro CCNL non vi è alcun vincolo di età per l’assunzione. È stato rinnovato all’inizio del 2012 e scadrà a dicembre 2014; poi usufruirà di un periodo di vacanza che si protrarrà come minimo di altri 12 mesi. Esso ha già compreso e conteggiato tutti gli eventuali aumenti previsti e non subirà ulteriori variazioni, bloccando i costi. Inoltre, dopo laboriose trattative, siamo riusciti a sottoscrivere con l’organizzazione sindacale firmataria un accordo inserito nell’articolo 48 del CCNL con la voce 48 BIS che rivede i tempi e le prestazioni che vengono svolte in occasione dei servizi funebri dal personale preposto a questo tipo di funzioni. Tempi che non superano i 90 minuti per servizio regolarmente retribuiti, calcolando i dovuti contributi assicurativi e riconoscendo al dipendente una diaria meglio specificata nell’accordo per il raggiungimento di quanto a lui dovuto.
Quanto raggiunto è un accordo sindacale inviato al Ministero del Lavoro e al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) per essere inserito nelle relative banche dati: pertanto ha tutta la validità del caso senza timore di smentite. Abbiamo cercato di favorire l’Imprenditore avveduto, affinché capisca quanto beneficio può trarre facendo bene i conti e senza scontentare nessuno, specialmente il dipendente. Purtroppo la nostra maggiore lacuna è la comunicazione: non possiamo contare su strumenti mediatici, ma laddove riusciamo a diffondere la notizia portiamo a casa iscritti e soddisfazione. Il nostro contratto nazionale è riservato ai “Servizi alla Persona” e comprende anche le onoranze funebri poiché siamo convinti che questo sia il termine giusto da usare nel presentare la nostra attività. La tanatoprassi, la tanatoestetica e tutte quelle prestazioni che si eseguono per la conservazione, le norme sanitarie, di sanificazione, l’assistenza ai dolenti, i corsi di psicologia sociale, sono tutte tematiche riconducibili a tale ambito. Ad avvalorare la nostra convinzione è il fatto che la categoria viene gestita dalla Sanità regionale, così come oggi materia sanitaria è la legge nazionale a suo tempo presentata e ancora giacente in Commissione Sanità al Senato. La scelta di adottare il nostro CCNL è libera: spetta all’Imprenditore sapervisi attenere per ottimizzare al meglio i propri costi aziendali.
 
Jorio Ronca - Presidente Asnaf&AS




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