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Contro i vantaggi delle Municipalizzate

Le Reti di Impresa

Gli imprenditori funerari che quotidianamente si confrontano con le municipalizzate sanno di quali incredibili vantaggi concorrenziali queste ultime godano in riferimento al risparmio nei costi di gestione dell’azienda o alla maggiore facilità nell’avere accesso alle aree cimiteriali. Una importante novità legislativa potrebbe consentire una migliore gestione del rapporto concorrenziale nell’attesa che, finalmente, si pervenga ad un provvedimento giudiziale che sanzioni la partecipazione delle imprese pubbliche nel settore.
Mi riferisco alle così dette Reti di Impresa, una libera aggregazione di imprenditori finalizzata all’accrescimento reciproco della competitività e delle capacità innovative, senza rinuncia alla individualità o all’autonomia del singolo. Esse costituiscono una efficace alternativa a fusioni, acquisizioni o incorporazioni e sono destinate a operare per una serie indeterminata di attività economiche a differenza di altre forme più note di aggregazione quali le joint venture, le A.T.I. e le associazioni in partecipazioni che hanno natura temporanea e sono destinate alla realizzazione di uno specifico obiettivo. Le Reti d’Impresa sono state considerate la prima volta con la manovra economica del 2008 che lasciava al MiSE, di concerto con il MEF, l’individuazione della forma giuridica di tali aggregazioni ed estendeva alle reti così individuate le agevolazioni amministrative e finanziarie previste a favore dei così detti “Distretti Industriali”. Il contratto di rete è stato introdotto con l’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 5/2009, subito emendato con la cosiddetta Legge Sviluppo del luglio dello stesso anno. La sistemazione definitiva è giunta con il D.L. 78/2010 che ha apportato significative modifiche.
Con il contratto di rete più imprenditori (persone fisiche, società di persone e di capitali) si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare nell’esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni, a esercitare in comune una o più attività imprenditoriali. Il contratto, ai fini pubblicitari, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare gli obiettivi strategici di innovazione e di aumento della competitività e le modalità concordate per il loro raggiungimento; deve inoltre esprimere la durata, le prassi di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso nonché l’individuazione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le procedure di realizzazione dello scopo comune. Con il contratto di rete possono anche essere previsti l’istituzione di un organo comune con poteri di rappresentanza, incaricato di eseguire il contratto di rete, e di un fondo patrimoniale comune al quale sono imputati i conferimenti iniziali e gli eventuali contributi successivi, che possono avvenire anche mediante apporto di un così detto “patrimonio destinato all’affare” ai sensi del 2447bis del codice civile; al fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dettate per i fondi consortili (in forza delle quali gli aderenti, per la durata del contratto, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei singoli non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo) con conseguente separazione patrimoniale tra le obbligazioni assunte dalla rete e quelle del singolo.
Alle Reti di Impresa competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del MEF. Rilevanti le agevolazioni fiscali: ancora per il 2012 sarà riconosciuto un regime di sospensione di imposta degli utili d’esercizio (nei limiti di € 1.000.000 per ciascun partecipante) accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato, a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per la realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma di rete.
 
Avv. Alberto Fachinetti
a.fachinetti@oltremagazine.com

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