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APPRENDISTATO: NUOVI VANTAGGI PER LE IMPRESE

L’apprendistato è un tipo contratto che contiene vantaggi economici per le aziende e per il lavoratore: con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2012 tali vantaggi sono aumentati soprattutto per le imprese con un numero di dipendenti inferiore alle dieci unità; tuttavia, al momento, mancano tutti i provvedimenti attuativi che comunque dovranno essere adottati entro il 25 aprile 2012.
Prima della legge di stabilità la normativa prevedeva che, con un numero inferiore a dieci dipendenti, la contribuzione a carico delle aziende avesse aliquote differenziate in funzione del tempo, ovvero un’aliquota pari al 1,5% della retribuzione imponibile per il primo anno di contratto di apprendistato, una del 3% per il secondo anno ed una del 10% dal terzo anno. Con le novità introdotte tali aliquote si sono azzerate per i primi tre anni di contratto, ovvero la contribuzione a carico dell’azienda per l’apprendista è pari a zero. Tale vantaggio resterà invariato fino al 2016, e soltanto per le aziende che hanno nel proprio organico fino a dieci dipendenti: infatti per le imprese con un numero maggiore di personale vi è una aliquota pari al 10%, comunque vantaggiosa rispetto a quella ordinaria. Nel calcolo del numero dei dipendenti (secondo una circolare Inps) sono da considerare anche i dirigenti e i lavoratori a domicilio, quelli in regime di orario ridotto (part time o intermittente), in misura proporzionale all’orario di lavoro, e infine quelli a termine, in proporzione alla durata del contratto. Non vengono invece calcolati gli altri apprendisti, i lavoratori assunti con contratto d’inserimento, quelli somministrati e quelli assenti, qualora in loro sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore che rientri nel computo dell’organico aziendale.
Le tipologie contrattuali utilizzate per inquadrare gli apprendisti sono tre: il contratto di apprendistato per la qualifica professionale (per apprendisti con un’età che va dai 15 ai 25 anni), quello di apprendistato professionalizzante e quello di “alta formazione e ricerca” per i giovani (tra i 18 e i 29 anni) che devono conseguire un titolo di studio secondario o che stanno svolgendo studi universitari, master, dottorati di ricerca, ma anche un periodo di pratica presso gli studi professionali.
Oltre al risparmio contributivo per le aziende ci sono benefici di carattere pratico: al termine del periodo di apprendistato l’azienda può recedere dal contratto senza motivarne la causa; l’unico vincolo da rispettare è che venga data comunicazione di tale recesso nei termini stabiliti contrattualmente. Altro vantaggio importante è che gli apprendisti non vengono calcolati nel numero dell’organico per l’applicazione delle norme sul lavoro (se non nel caso in cui si applichino eccezioni esplicite previste da norme speciali): ad esempio, il numero degli apprendisti non viene considerato a carico dell’azienda nel verificare se l’impresa supera i 15 dipendenti per l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.Qualora il datore di lavoro non fornisca formazione all’apprendista la normativa prevede che debbano essere restituiti i contributi previdenziali risparmiati: in particolare deve essere restituito il doppio tra la differenza dell’aliquota agevolata che è stata applicata e quella dovuta per l’assunzione con un normale contratto di lavoro subordinato. Naturalmente tale sanzione non si applica quando la mancata formazione non dipende dal datore di lavoro. Nel caso in cui siano violate norme sulla modalità di erogazione della formazione, si avranno sanzioni che vanno da 100 a 600 euro per ogni violazione, mentre in caso di recidiva la sanzione può variare da 300 a 1.500 euro.
 
Claudio Leuzzi


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